Superbonus: spetta per la riqualificazione energetica globale di un edificio?

L'Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono gli interventi trainati che possono accedere al superbonus 110%

di Redazione tecnica - 19/01/2021

Continua la saga di risposte dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% non aggiornate alla Legge di Bilancio 2021. Questa volta tratta un interpello (presentato evidentemente nel 2020) in cui si chiede la possibilità di accedere alle detrazioni fiscali del 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica.

Superbonus 110%: nuovo caso sottoposto all'Agenzia delle Entrate

Il caso riguarda un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente dotato di impianto di riscaldamento autonomo. Su questo l'istante desidera effettuare i seguenti interventi:

  • sostituzione dell'impianto di riscaldamento con un generatore dotato di pompa di calore, con conseguente aumento di due classi energetiche;
  • riqualificazione energetica globale del fabbricato con interventi sull'involucro dell'edificio riscaldato (pareti, finestre, tetti e pavimenti), così come definiti dall'articolo 1, comma 344 della legge n. 296 del 2006.

L'Istante chiede se, ai fini della del Superbonus, l'intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato possa essere considerato come intervento trainato.

Superbonus 110%: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

Al quesito l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 43 del 18 gennaio 2021, non aggiornata alle modifiche apportate agli articoli 119 e 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Una risposta che, però, ci consente di aggiungere nuovi chiarimenti agli interventi trainanti e trainati.

Su questi argomenti, in particolare, l'Agenzia delle Entrate ricorda che sono definiti "trainanti" o "principali" gli interventi:

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria;
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1- septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

Sono, invece, interventi trainati:

  • tutti gli interventi di efficientamento energetico indicati nell'articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus), effettuati congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, relativamente ai quali il superbonus spetta nei limiti di detrazione o di spesa previsti da tale articolo per ciascun intervento;
  • l'installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il Superbonus, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti nonché ad interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico;
  • l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013, effettuata congiuntamente agli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti.

Ricordiamo che dopo la Legge di Bilancio 2021, sono trainati anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

La condizione di intervento trainato

L'Agenzia delle Entrate specifica anche per poter essere trainati, tali interventi devono essere eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi "trainanti" di isolamento termico dell'edificio o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, la classe energetica più alta.

Quindi, le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Superbonus e riqualificazione energetica globale di un edificio: la risposta dell'Agenzia delle Entrate

In riferimento al quesito proposto dal contribuente, l'Agenzia delle Entrate ha dapprima chiarito che:

  • il bonus 110% si riferisce ai singoli interventi agevolabili e deve intendersi riferito, all'edificio o alla unità immobiliare oggetto dell'intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che partecipano alla spesa in ragione dell'onere da ciascuno effettivamente sostenuto e documentato;
  • nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.

Ciò premesso, la categoria di intervento di riqualificazione energetica globale di un edificio (art. 1, comma 344 della Legge n. 296/2006) comprende qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incide sulla prestazione energetica dell'edificio, realizzando la maggior efficienza energetica richiesta dalla norma. Proprio per questo non distingue tra interventi trainanti e trainati come previsto dal Superbonus.

Per questo motivo, tale categoria di interventi può essere ammessa esclusivamente come intervento a sé stante e non in combinazione con altri, impedendo al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

In definitiva, dunque, il superbonus non spetta sulle spese per un intervento di riqualificazione energetica globale del fabbricato ai sensi del comma 344 della legge n. 296 del 2006, costituendo quest' ultimo un intervento a sé stante.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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