Codice dei contratti 2021: le nuove proroghe

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183 (c.d. Milleproroghe) ha confermato le proroghe al Codice dei contratti

di Gianluca Oreto - 21/01/2021

In attesa che qualcuno decida le sorti della normativa sui lavori pubblici italiana (e i chiari di luna non lasciano presagire nulla di buono), si può solo parlare delle nuove proroghe alle modifiche a tempo che negli ultimi anni sono state previste per il D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti).

Il Codice dei contratti e Milleproroghe

Puntuale come il Natale e il capodanno, l'ultimo giorno del 2020 è arrivata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 3 dicembre 2020, n. 183, conosciuto ormai con il nome di Decreto Milleproroghe, del quale si attende la conversione in legge (e qui siamo in attesa delle evoluzioni e giravolte del nostro Parlamento).

Tra le proroghe inserite non potevano mancare quelle che riguardano il Codice dei contratti ed, in particolare, quelle relative alle disposizioni a tempo previste dai decreti legge pubblicati negli ultimi anni e che sono intervenuti su specifiche disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. Andando in ordine decrescente, stiamo parlando:

Le proroghe al Codice dei contratti

Entrando nel dettaglio, il nuovo D.L. n. 183/2020 (che ricordiamo essere già in vigore ma in attesa di conversione in legge) proroga alcune disposizioni relative:

  • all'anticipazione del prezzo alle imprese appaltatrici;
  • all'avvio delle procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione;
  • all'utilizzo dell'appalto integrato per le manutenzioni ordinarie e straordinarie;
  • alla sospensione dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche;
  • all'aumento della quota subappaltabile al 40%.

Anticipazione del prezzo

Entrando nel dettaglio, l’articolo 13, comma 1 del D.L n. 183/2020 proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare fino al 30 per cento la percentuale dell’anticipazione. Ricordiamo che la scadenza del 30 giugno 2021 era stata fissata dall’articolo 207, comma 1 del Decreto Rilancio.

L'anticipazione del prezzo è una disposizione prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice dei contratti che nella sua versione originaria prevede l'anticipazione del prezzo fino ad una quota massima del 20%, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.

Con la nuova proroga, tale anticipazione è confermata al 30% fino al 31 dicembre 2021.

Avvio delle gare di progettazione anche senza finanziamento della fase esecutiva

Questa è una proroga che è stata molto discussa soprattutto dai costruttori che hanno evidenziato come nel 2020 siano cresciute notevolmente le gare di progettazione ma i cantieri siano ancora fermi al palo.

Stiamo parlando della disposizione a tempo prevista dall'art. 1, comma 4 del Decreto Sblocca Cantieri che aveva previsto per gli anni 2019 e 2020 la possibilità di avviare le procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.

A che in questo caso, l’articolo 13, comma 2, lettera a) del Milleproroghe estende questa possibilità anche per l’anno 2021.

Appalto integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie

Nuova proroga per il cosiddetto appalto integrato che il Decreto Sblocca Cantieri aveva previsto per gli anni 2019 e 2020 per le manutenzioni ordinarie e straordinarie. In particolare, anche per il 2021 "i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo".

La proroga al 2021 è stata inserita nell'art. 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 183/2020.

Terna subappaltatori

Prorogata per il 2021 la sospensione (prevista dall'art. 1, comma 18 del Decreto Sblocca Cantieri) dell'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

Subappalto

Prorogata a tutto il 2021 anche la quota del 40% subappaltabile. Per tutto il 2021 sono sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

A cura di Ing. Gianluca Oreto

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