Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021: cosa cambia per gli obblighi assicurativi

Le modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 all’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 relative agli obblighi assicurativi dei tecnici per il bonus 110%

di Cristina Marsetti - 07/01/2021

Con la modifica della legge di bilancio 2021, l'obbligo di sottoscrizione della polizza professionale previsto dall'art. 119, comma 14 del Decreto Legge n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purché questa:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  • garantisca, se in operatività di claims made, un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

Che tipo di polizza assicurativa stipulare?

I professionisti si chiedono pertanto se debbano stipulare una “polizza ad hoc” per le asseverazioni, qualora abbiano una polizza RC professionale “di base” con massimale di almeno € 500.000.

A mio parere i professionisti dovrebbero invece chiedersi se saranno effettivamente tutelati da un’assicurazione con le suddette caratteristiche minime.

La risposta è negativa per vari motivi.

  1. L’Agenzia delle Entrate può contestare un’asseverazione infedele fino a 10 anni, secondo alcuni addirittura fino a 13 anni, dalla data della dichiarazione. Pertanto un'ULTRATTIVITÀ di CINQUE ANNI, perdi più imposta solo IN CASO DI CESSAZIONE DI ATTIVITÀ è una caratteristica assolutamente insufficiente a "garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata".
  2. L’operatività temporale in CLAIMS MADE non dà nessuna certezza di protezione per il fatto che sarà la polizza in vigore al momento della contestazione dell’errore (potenzialmente molto più avanti nel tempo) ad attivarsi ed essa potrebbe escludere i danni correlati alle asseverazioni infedeli.
  3. inoltre l’assicurazione potrebbe coprire le asseverazioni, ma escludere “danni o responsabilità derivanti direttamente o indirettamente da errore od omissione in attività -comprese quelle di consulenza e dei servizi relativi - connesse o finalizzate al reperimento o alla concessione di finanziamenti”, esclusione di recente introduzione in alcune polizze Lloyd’s. 

Ad esempio, è coperto il professionista che ha commesso un errore nella redazione di un’APE (Attestato di Prestazione Energetica), prestazione connessa all'ottenimento di un beneficio fiscale? L’esclusione suddetta lascia adito a molti dubbi perché non è chiaro se il termine "finanziamenti" comprenda anche le “detrazioni fiscali”, gli “incentivi” e i “contributi” ed anche i termini “indirettamente” e “connesse”” lasciano spazio ad interpretazioni.

  1. Il massimale di 500.000 euro potrebbe essere assolutamente insufficiente a tutelare il professionista.

Evidenzio infine che l’obbligo di una copertura assicurativa “dedicata” permane.

Secondo il vocabolario italiano, difatti, la parola “SPECIFICO” significa che ha caratteri propri, peculiari, ben determinati, limitato a un ambito particolare, ben determinato.

Rilevo inoltre che lo schema tipo di asseverazione per la riqualificazione energetica preveda che l’assicurazione debba essere stipulata a proprio nome ed esclusivamente per le finalità di cui al comma 14 dell’Art.119 del DL 34/2020.

Per le asseverazioni relative alla riqualificazione sismica, il modello di asseverazione prevede che il professionista dichiari “il possesso della polizza assicurativa di cui alla L.77/2020 -art.119, comma 14, per la presente asseverazione”.

Conclusione

Il Decreto Rilancio non impone le caratteristiche minime che devono avere le assicurazioni per tutelare efficacemente l’asseverante, i suoi clienti e lo Stato.

Per non avere sorprese in caso di sinistro è fondamentale quindi che il professionista si affidi ad un “consulente assicurativo” specializzato per i tecnici e non ad un “distributore di polizze”, cioè ad un professionista che sia in grado di proteggere efficacemente il patrimonio dell’assicurato sin dalla fase di scelta della polizza più adeguata e che sappia assisterlo in caso di sinistro.

A cura di Cristina Marsetti
Ingegnere libero professionista e consulente assicurativo

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