Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: obblighi e responsabilità

La Cassazione interviene sull'obbligo per il Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione di verificare le corrette disposizioni di sicurezza dei ponteggi

di Redazione tecnica - 28/01/2021

Facciamo molta attenzione: esiste una netta differenza tra il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP) e quello per l'esecuzione dei lavori (CSE). Differenza in termini di obblighi e responsabilità ben definiti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 noto a tutti come Testo Unico Sicurezza Lavoro (TUSL).

Obblighi e responsabilità del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione

Gli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sono contemplati all'art. 92 del TUSL che, durante la realizzazione dell'opera, gli assegna il compito di:

  • verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  • verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo;
  • adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
  • verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
  • organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  • verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  • segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di sicurezza e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
  • sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Nuova sentenza della Corte di Cassazione

Sugli obblighi del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è entrata anche la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 2845 del 25 gennaio 2021, è entrata nel merito delle sue responsabilità nel caso di lesioni di un lavoratore dovute alla inadeguatezza di un ponteggio.

Il caso trattato dalla Cassazione riguarda il ricorso presentato da un CSE condannato in primo e secondo grado perché ritenuto responsabile del reato di lesioni personali gravi patite da un lavoratore il quale impegnato a realizzare le soglie di un balcone, si era calato sul ponteggio adiacente il fronte dell'edificio che aveva ceduto sotto il peso dell'operaio provocandone la caduta.

Le responsabilità del CSE

I giudici di cassazione hanno ricordato che, benché il ruolo del CSE non sia quello di sovraintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal Piano Operativo di Sicurezza (POS) come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), è suo compito controllare la corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori.

Il CSE deve, quindi, verificare l'idoneità del POS e assicurare la sua coerenza rispetto al PSC anche in funzione dell'eventuale evoluzione dei lavori. Una verifica non solo documentale ma soprattutto operativa, soprattutto (come nel caso di specie) a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi. Il Tal caso il CSE avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall'impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità. In tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all'esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti.

La mancata verifica del POS

Nel caso di specie è stata accertata la mancata verifica di adeguatezza del POS della ditta appaltatrice in relazione alla esecuzione di interventi in quota, con riferimento alle condizioni di sicurezza, di tenuta e di stabilità del ponteggio adiacente la costruzione.

Inoltre, le scorrette e pericolose prassi lavorative non costituivano il frutto di una contingente ed estemporanea opzione lavorativa delle maestranze impiegate in violazione di regole esaurientemente esplicate e ritualmente codificate nel POS, ma costituivano espressione di una esigenza lavorativa del dipendente che avrebbe dovuto essere considerata ed intercettata dal coordinatore, laddove il ponteggio insisteva da oltre un anno nelle sue immutate condizioni di scarsa manutenzione e di errata collocazione.

I giudici di primo grado e di appello sono, dunque, giunti ad una valutazione di totale inadeguatezza del POS della impresa appaltatrice e ad un correlato giudizio di colpa in capo al CSE per non essere stato in grado di cogliere la sostanziale indeterminatezza delle pratiche di lavoro sugli sporti e l'assenza o comunque la distanza di presidi di sicurezza per il concreto atteggiarsi delle lavorazioni e di procedere alle opportune correzioni ed adeguamenti, assolutamente generiche e prive di confronto si sviluppano le difese della parte ricorrente.

PSC conforme e POS non conforme

Inoltre, rilevano i giudici, non ha alcun valore un PSC adeguato e completo, se poi non viene verificata la correttezza del POS adottato dall'impresa.

Motivazioni che hanno portato i giudici della Cassazione a confermare le prime due sentenze, attribuendo la colpa al CSE.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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