AGCM: Sanzione di 7 milioni di euro per Facebook

La nuova istruttoria di oggi ha permesso all’AGCM di accertare che non è cessata la pratica scorretta di Facebook Ireland Ltd

di Redazione tecnica - 18/02/2021

Arriva oggi un nuovo Provvedimento del 9 febbraio 2021 con cui l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) sanziona per complessivi 7 milioni di euro Facebook Ireland Ltd. e la sua controllante Facebook Inc., per non aver attuato quanto prescritto nel provvedimento emesso nei loro confronti nel novembre 2018.

Provvedimento del 29 novembre 2018

Nel Provvedimento del n. 27432 del 29 novembre 2018 e nell’allegato al provvedimento stesso entrambi pubblicati nel bollettino dell’AGCM n. 46 del 10 dicembre 2018 è precisato che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella riunione del 29 novembre 2018, aveva chiuso l’istruttoria, avviata nel mese di aprile 2018, nei confronti di Facebook Ireland Ltd. e della sua controllante Facebook Inc. per presunte violazioni del Codice del Consumo, irrogando alle società due sanzioni per complessivi 10 milioni di euro.

Accertamento dell’AGCM

L’Autorità aveva accertato che Facebook, in violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, induce ingannevolmente gli utenti consumatori a registrarsi nella piattaforma Facebook, non informandoli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità; in tal modo, gli utenti consumatori hanno assunto una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso (registrazione al social network e permanenza nel medesimo). Le informazioni fornite risultano, infatti, generiche e incomplete senza adeguatamente distinguere tra l’utilizzo dei dati necessario per la personalizzazione del servizio (con l’obiettivo di facilitare la socializzazione con altri utenti “consumatori”) e l’utilizzo dei dati per realizzare campagne pubblicitarie mirate.

Vietata l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole

Oltre a sanzionare Facebook per 5 milioni di euro, l’Autorità aveva vietato l’ulteriore diffusione della pratica ingannevole e disposto la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa sulla homepage del sito internet aziendale per l’Italia, sull’app Facebook e sulla pagina personale di ciascun utente italiano registrato.

Nuova istruttoria e nuove sanzioni

La nuova istruttoria di oggi conclusasi nell’adunanza del 9 febbraio 2021 ha permesso all’AGCM di accertare che le due società non hanno pubblicato la dichiarazione rettificativa e non hanno cessato la pratica scorretta accertata: pur avendo eliminato il claim di gratuità in sede di registrazione alla piattaforma, ancora non forniscono un’immediata e chiara informazione sulla raccolta e sull’utilizzo a fini commerciali dei dati degli utenti. Secondo l’Autorità, si tratta di informazioni di cui il consumatore necessita per decidere se aderire al servizio, alla luce del valore economico assunto per Facebook dai dati ceduti dall’utente, che costituiscono il corrispettivo stesso per l’utilizzo del servizio.

La delibera del nuovo provvedimento

Con il nuovo provvedimento l’AGCM ha deliberato:

  1. che il comportamento di Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., consistito nell’aver violato il punto a) del dispositivo della delibera n. 27432 del 29 novembre 2018, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
  2. che il comportamento di Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., consistito nel non aver pubblicato la dichiarazione rettificativa prevista dalla delibera n. 27432 del 29 novembre 2018, costituisce inottemperanza a quest’ultima;
  3. di irrogare alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., in solido fra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria di 5.000.000 € (cinquemilioni di euro), per la violazione di cui alla lettera a);
  4. di irrogare alle società Facebook Inc. e Facebook Ireland Ltd., in solido fra loro, una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000.000 € (duemilioni di euro), per la violazione di cui alla lettera b).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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