Sanatoria edilizia, ristrutturazioni e varianti: l’annullamento del titolo

Il Consiglio di Stato sull'annullamento in autotutela di assensi edilizi riguardanti sanatoria, ristrutturazione e variante

di Redazione tecnica - 08/02/2021

Abusi edilizi, permesso di costruire in sanatoria e poi per ristrutturazione e variante, e infine arriva l’annullamento in autotutela da parte della pubblica amministrazione. C’è questo e tanto altro all’interno della sentenza del Consiglio di Stato 19 gennaio 2021. n. 592 che ci consente di approfondire l’argomento.

L'annullamento in autotutela

A proporre ricorso il proprietario di un'immobile che aveva richiesto e ottenuto prima il permesso di costruire in sanatoria e poi il permesso di costruire per la realizzazione di una ristrutturazione edilizia. Il comune, in autotutela, ha annullato i due titoli edilizi in quanto l'opera non era "realizzabile per tipologia e destinazione dell’area". Secondo il proprietario il Tar avrebbe commesso degli errori di valutazione.

Il titolo edilizio e la normativa urbanistica

Secondo il consiglio di Stato, bene invece ha agito il Tar ad approvare il comportamento dell'amministrazione comunale in quanto l'area su cui era stata realizzata l'opera era destinata a standard specifici secondo il Prg e il Puc in corso di approvazione e quindi il titolo edilizio è stato autorizzato in violazione delle norme, sia per tipologia di intervento che per indice di edificabilità. E allora dov'è l'interesse pubblico? Lo spiegano i giudici: "L’interesse pubblico alla rimozione dei permessi di costruire è stato ravvisato dall’amministrazione resistente nella circostanza che l’area di intervento è destinata a standard urbanistico secondo il Prg vigente e confermata tale nel Puc in corso di approvazione". In altri termini, si è in questo modo inteso preservare l’attuale assetto del territorio, scevro da ulteriori aggravi del carico urbanistico, in vista e in funzione della relativa destinazione a standard, così come previsti nel Puc in corso di approvazione".

Zona bianca, non cambia nulla

Non vale il fatto, dicono i giudici che è decaduto il vincolo e che quindi la zona è diventata "zona bianca", perché ai tempi i titoli edilizi erano stati rilasciati in maniera non legittima. In sostanza non poteva essere autorizzata né la sanatoria, né il permesso di una ristrutturazione edilizia.

Annullamento di titolo edilizio: cosa dice l'adunanza plenaria

Sull'annullamento di ufficio di un titolo edilizio in sanatoria dopo molto tempo (nel caso analizzato dopo 9 anni) si è espressa anche l'adunanza plenaria che ha sì affermato il principio che l’annullamento va motivato in relazione alla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all’adozione dell’atto di ritiro anche tenuto conto degli interessi dei privati destinatari del provvedimento sfavorevole, ma ha anche chiarito la portata di questo principio con importanti precisazioni, tra le quali che "l’onere motivazionale gravante sull’Amministrazione risulterà attenuato in ragione della rilevanza e autoevidenza degli interessi pubblici tutelati al punto che, nelle ipotesi di maggior rilievo, esso potrà essere soddisfatto attraverso il richiamo alle pertinenti circostanze in fatto e il rinvio alle disposizioni di tutela che risultano in concreto violate, che normalmente possano integrare, ove necessario, le ragioni di interesse pubblico che depongano nel senso dell’esercizio del ius poenitendi". Una precisazione che, dicono i giudici del consiglio di Stato "appare applicabile al caso di specie, che ha visto non una semplice violazione della legalità, ma titoli rilasciati su di un sito in cui la disciplina urbanistica non permetteva l’importante attività edilizia assentita". Per questo l'appello è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata