Superbonus 110% e Durc: l’acquisizione d’ufficio

Ogni impresa deve presentare il Durc prima dell’inizio della propria attività in cantiere, anche nel caso di inizio effettivo in una fase successiva

di Giada Mazzanti - 22/02/2021

Come visto nell’articolo “Superbonus 110% e Durc: facciamo attenzione” dell’8 febbraio 2021, alla luce dei benefici relativi al superbonus 110%, il rispetto delle previsioni di legge e delle normative del settore risulta indispensabile.

Superbonus 110% e il rispetto delle norme sul Durc

Tra le normative emerge chiaramente la verifica di regolarità contributiva Durc online. Nei lavori privati, il Durc deve essere verificato per tutte le imprese che intervengono nel cantiere per l’esecuzione del lavoro. Anche per ogni singola impresa subappaltatrice o di fornitura con posa in opera o nolo a caldo, e deve essere verificato prima che ciascuna impresa subappaltatrice inizi la propria attività o fase lavorativa all’interno del cantiere. Nel caso di lavori privati con pluralità d’imprese, il Durc va verificato prima dell’inizio dei lavori. Ogni impresa deve presentare Il Durc prima dell’inizio della propria attività in cantiere, ciò anche nel caso di inizio effettivo in una fase successiva. La sanzione in caso di inadempienza può dare adito alla sospensione dell’efficacia del titolo abilitativo.

Chi verifica la regolarità contributiva

L’articolo 1 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 30 gennaio 2015, recante “Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva” elenca i soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva:

  • i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
  • gli organismi di attestazione SOA;
  • le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell’articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
  • le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
  • l’impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell’impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;
  • le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell’articolo 9 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell’articolo 37, comma 7-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 894.

Durc e normativa edilizia

Il comma 1 dell’articolo 9-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, rubricato “Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili” dispone testualmente: “Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal presente testo unico, le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e non possono richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati”. Le Pubbliche amministrazioni, pertanto, con le apposite credenziali già disponibili e/o attivabili tramite INPS, INAIL e Cassa Edile, hanno legittimo accesso al servizio Durc on line. Dal Sito dedicato di INAIL o di INPS è possibile consultare la regolarità, visualizzare la lista delle richieste inoltrate, nonché richiedere il Durc on line per l’impresa da verificare.

Il Durc e i lavori pubblici

Risulta utile rammentare quanto previsto dalla Legge n. 35/2012, all’ articolo 14, comma 6-bis: “Nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche acquisiscono d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva con le modalità di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni”. Anche nell’ambito dei lavori privati dell’edilizia (artt. 88 e seguenti, D.lgs. n. 81/2008), le Pubbliche amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio il Durc e, sin dalla Legge n. 98 del 9 agosto 2013, art. 14, co. 1-ter, esclusivamente in via telematica. Giova ricordare che con la Circolare n. 6 del 31 maggio 2012 del Ministro per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione, i Durc per lavori privati non possono più essere richiesti e presentati all’Amministrazione concedente da parte delle imprese e/o committenti. Inoltre, con la Circolare n. 12 del 1° giungo 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito ai presupposti e alle modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc), nonché ai requisiti previsti dalla legge per le Casse Edili esclusivamente tenute al rilascio.

La verifica Durc d’ufficio è collegata all’attività di vigilanza della Pubblica amministrazione: “Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi” (articolo 27, comma 1, D.P.R. n. 380/2001). Tra le norme previste rientrano quelle relative alla verifica di regolarità contributiva Durc online. Nei casi di appalti riguardanti lavorazioni edili, risulta necessario controllare la presenza sul Durc della verifica da parte delle Casse Edili. Nonostante il puntuale e inconfutabile dettato normativo, può accadere che gli uffici competenti non verifichino il Durc d’ufficio, oppure accettino direttamente dalle imprese interessate o dai propri consulenti il promemoria cartaceo rilasciato dai portali INPS e INAIL. Esso non ha alcun valore documentale, né può attestare la regolarità contributiva della stessa impresa.

Il Durc e la responsabilità solidale

Occorre ricordare inoltre che la verifica Durc online non è sufficiente a garantire il committente e la filiera dai rischi relativi alla responsabilità solidale. Le imprese hanno il diritto di tutelarsi a tal fine. In ambito privato esse possono inserire nei contratti di appalto/subappalto clausole atte a chiedere l’esibizione di documenti probatori circa la regolarità contributiva e retributiva, subordinandone il pagamento. Anche allorquando la normativa non prevedesse la verifica Durc per la fase finale di lavori privati, i committenti possono tutelarsi, prevedendone contrattualmente la verifica (nei confronti di appaltatore/subappaltatore) prima di procedere ai pagamenti. La responsabilità solidale negli appalti rappresenta un rischio da tenere nella debita considerazione fin dalla fase di scelta del contraente, in quanto può determinare in capo al committente costi e spese non preventivati e non sempre totalmente eliminabili attraverso un’adeguata contrattualizzazione dell’appalto, né direttamente riscontrabili in corso di esecuzione dell’appalto stesso.

Insistere sulla qualità è condizione necessaria per l’intero settore delle Costruzioni. Occorre sottolineare il carattere sostanziale della verifica Durc online, semplificando l’operatività delle imprese serie e regolari e rendendo più ardua l’attività di pseudo imprenditori che operano nel mercato, praticando modalità gravemente lesive sia dei diritti dei lavoratori, sia di una sana e leale concorrenza tra operatori.

“Tuttavia molto resta da fare in vista della prevenzione, oggi perseguita attraverso strumenti e meccanismi di carattere ancora troppo formali … Dobbiamo spostare l’asse degli interventi su un piano più sostanziale, puntando sui due cardini di un’efficace politica di prevenzione, trasparenza e semplificazione” (tratto dalle Comunicazioni del Presidente Draghi alla Camera, 18 febbraio 2021).

A cura di Giada Mazzanti
Autrice del libro Durc e regolarità contributiva in edilizia

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