Condono edilizio: tra ampliamenti e nuove costruzioni

Nella sanabilità degli illeciti edilizi vanno distinti i casi in cui l'abuso ha comportato un ampliamento dalla realizzazione di una nuova costruzione

di Redazione tecnica - 23/02/2021

Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria annulla automaticamente l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna?

Abusi edilizi, ordine di demolizione e sanatoria edilizia: nuova sentenza della Cassazione

Ha risposto a questa domanda la sentenza della Corte di Cassazione 18 febbraio 2021, n. 6336 che ci contente di approfondire tanti argomenti che riguardano la sanatoria degli abusi edilizi, il condono e la natura dell'ordine di demolizione.

Nel caso oggetto dell'ultimissimo intervento dei giudici di Cassazione, il ricorrente lamenta la decisione del giudice di esecuzione di non revocare l'ingiunzione a demolire nonostante (a detta del ricorrente) sia stato emesso un permesso di costruire in sanatoria.

La sospensione/revoca dell'ingiunzione a demolire

Prima di entrare nel merito del caso, i giudici dell'ultimo grado di giudizio hanno ricordato che l'ordine di demolizione di un manufatto abusivo, impartito con la sentenza di condanna, non è annullato automaticamente dal rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Il giudice dell'esecuzione ha il potere-dovere di verificare la legittimità dell'atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.

Il caso di specie

Nel caso di specie, l'istante aveva presentato due differenti istanze di condono edilizio, relative a due diverse porzioni dell'unico immobile abusivo. In proposito, risultava essere stato dichiarato illegittimo il provvedimento di condono relativo ad una porzione dell'immobile abusivo in quanto disposto in violazione dei limiti volumetrici di 750 metri cubi previsti dalla normativa sul condono, laddove le stesse istanze amministrative dovevano essere oggetto di unitaria valutazione, in quanto concernenti la medesima ed unica struttura realizzata abusivamente, con riferimento alla quale era stato emesso l'ordine di demolizione a seguito della condanna.

Data l'unitarietà della struttura, non sussistevano i presupposti per il condono in quanto la dimensione della stessa era superiore a 750 metri cubi oltre al fatto che le opere erano state ultimate dopo il 31 dicembre 1993.

Cosa prevede il "secondo condono edilizio"

Gli ermellini hanno ricordato che l'art. 39, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (secondo condono edilizio), prevede la possibilità di ottenere la concessione edilizia in sanatoria speciale per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale o assentita, un ampliamento superiore a 750 metri cubi, nonché per le opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni non superiori ai 750 metri cubi per singola richiesta di concessione edilizia.

Tra ampliamento e nuova costruzione

Il secondo condono edilizio, dunque, individua delle specifiche limitazioni per la sanabilità degli illeciti edilizi, distinguendo a seconda che l'abuso abbia comportato:

  • l'ampliamento dell'immobile preesistente;
  • la realizzazione di una nuova costruzione.

Nel caso di ampliamento, le opere abusive non devono aver comportato un ampliamento di volumetria superiore al 30% della costruzione originaria ovvero, a prescindere dalla percentuale di ampliamento, una cubatura superiore ai 750 metri cubi.

Nel caso di nuova costruzione, l'unico limite è quello dei 750 metri cubi di volumetria.

Condono edilizio e istanze "unitarie"

In materia di condono edilizio e ai fini della individuazione dei limiti stabiliti per la concedibilità della sanatoria, ogni edificio va inteso quale complesso unitario qualora faccia capo ad un unico soggetto legittimato alla proposizione della domanda di condono, con la conseguenza che le eventuali singole istanze presentate in relazione alle separate unità che compongono tale edificio devono riferirsi ad un'unica concessione in sanatoria, onde evitare l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera.

Qualora, invece, per effetto della suddivisione della costruzione o della limitazione quantitativa del titolo abilitante la presentazione della domanda di sanatoria, vi siano più soggetti legittimati, è possibile proporre istanze separate relative ad un medesimo immobile.

Nel caso di specie erano state presentate due istanze dallo stesso proprietario su due porzioni dello stesso immobile. Nessun dubbio, dunque, per il giudice dell'esecuzione che ha confermato l'istanza di demolizione.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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