Superbonus 110%: cessione del credito a rischio illeciti

Le cessioni di crediti possono essere oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di natura fittizia indebitamente compensati con debiti tributari

di Redazione tecnica - 16/02/2021

Quando fu pubblicata la prima versione del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) riconoscemmo subito la grande portata offerta dagli articoli 119 e 121. Stiamo parlando delle disposizioni che hanno messo in piedi il superbonus 110% del quale tutto il settore dell'edilizia (ma non solo) ne intuì la convenienza.

Il settore delle costruzioni è stato, infatti, ostaggio del superbonus fino alla pubblicazione degli ultimi provvedimenti attuativi del MiSE (da maggio a ottobre 2020, 139 giorni di blocco dei cantieri). Ci chiedemmo pure come si sarebbe scontrato questo beneficio fiscale con quell’equilibrio finanziario necessario in tutti i bilanci, da quello familiare sino a quello dello Stato.

Detrazioni fiscali: nessun limite con sconto in fattura e cessione del credito

Mentre da una parte l'articolo 119 del Decreto Rilancio ha previsto la detrazione fiscale del 110% per alcuni interventi di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, il successivo articolo 121 ne ampliò le possibilità applicative prevedendo:

  • lo sconto in fattura operato dai fornitori fino ad un massimo dell'intero importo dei lavori e con possibilità di successiva cessione;
  • la cessione del credito praticamente a chiunque e senza alcun limite sulle cessioni successive.

Sconto in fattura e cessione del credito sono stati estesi, con le stesse modalità, anche per altri incentivi fiscali quali:

  • gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsto dal Tuir (bonus casa);
  • gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus;
  • gli interventi finalizzati congiuntamente alla riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico (ecosismabonus);
  • gli interventi di adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus ordinario;
  • interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Comunicazione UIF 11 febbraio 2021

Si è parlato di queste possibilità all'interno della Comunicazione 11 febbraio 2021 dell’UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d’Italia) in cui, in riferimento alla “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19” è, testualmente, affermato che “Nell’ambito delle misure previste per contenere gli effetti della pandemia, il riconoscimento di detrazioni fiscali a fronte dell’esecuzione di specifici interventi si accompagna alla possibilità di cedere in maniera generalizzata i relativi crediti di imposta, al fine di agevolarne la monetizzazione. In relazione a detti crediti vanno considerati i rischi connessi con: i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti” e viene, anche aggiunto che “le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Erario possono essere oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di natura fittizia indebitamente compensati con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dai cessionari”.

Presenza di cessionari dei crediti

La comunicazione della Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia della Banca d’Italia ha sottolineato l’eventuale presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita ed allo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti. Nella comunicazione è riportato “le cessioni di crediti vantati nei confronti dell’Erario possono essere oggetto di condotte fraudolente collegate a crediti di natura fittizia indebitamente compensati con debiti tributari, oneri contributivi e premi realmente dovuti dai cessionari” .

Nessuna limitazione né al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari

Non sono, in pratica, fissate limitazioni né al numero di cessioni né alla tipologia di cessionari ammissibili con il risultato che la cessione può verificarsi in favore non soltanto di banche e intermediari finanziari ma, anche, di altri soggetti non puntualmente identificati, quali fornitori di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli interventi, persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti.

Da ciò nasce l’esigenza di monitorare le operatività connesse con le richiamate cessioni di crediti fiscali, al fine di evitare che la monetizzazione dei bonus sia realizzata con capitali illeciti. Occorre in particolare calibrare la profondità e l’intensità dei presidi antiriciclaggio, valutando con attenzione il profilo degli eventuali cessionari che entrano in relazione con i soggetti obbligati, intensificando i controlli rispetto a richieste di sconto di crediti acquistati in precedenza, soprattutto se in misura massiva.

Uno dei punti su cui il nuovo Governo Draghi interverrà certamente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata