Gare telematiche e invio fallito della documentazione: interviene il TAR

Il TAR chiarisce quando un'impresa può essere riammessa ad una gara telematica nel caso abbia problemi con l'invio della documentazione in piattaforma

di Redazione tecnica - 28/02/2021

Gare e invio dei documenti in "via telematica". Affrontiamo questo argomento approfondendo una sentenza del Tar Lombardia n. 448/2021 che risponde al ricorso di un raggruppamento temporaneo di imprese escluse dal procedimento di affidamento di uno dei due lotti complessivi della gara stessa per mancato invio della documentazione.

Il presunto malfunzionamento della piattaforma

Chiede soccorso ai giudici del Tar Lombardia, un raggruppamento temporaneo di imprese che aveva partecipato al bando di gara per l'affidamento dei servizi di trasporto sanitario ordinario e di trasporto sanitario d’urgenza ed emergenza divisi in due lotti. La procedura era stata completamente informatizzata e per questo creata una piattaforma specifica in cui caricare i documenti richiesti dal disciplinare di gara. Secondo il raggruppamento di imprese, che voleva partecipare ad entrambi i lotti, veniva data dalla piattaforma comunicazione di avvenuto caricamento dei documenti per il solo lotto numero 2. Per questo chiedeva di essere ammessa al lotto numero 1 con urgenza per un malfunzionamento, ricevendo risposta negativa dalla stazione appaltante.

Se la domanda non va a buon fine

Il nodo della questione è legato all'invio della domanda, quindi al completamento perfetto di tutti i passaggi previsti dalla procedura telematica del bando di gara. Lo stesso raggruppamento di imprese ha ammesso che "qualcosa ha impedito di ultimare il percorso di invio della domanda". Ma, dicono i giudici del Tar Lombardia, "l'omesso invio e la conseguente mancata ricezione della domanda non appaiono imputabili a malfunzionamenti del sistema, ma semmai al solo operatore partecipante". Infatti, il gestore della piattaforma, ha comunicato alla stazione appaltante che nel giorno in cui il raggruppamento di imprese caricava la documentazione non si è registrato nessun malfunzionamento. Al contrario l’esame dell’attività svolta nello stesso giorno dal raggruppamento di imprese, dimostrava che quest’ultima accedeva al sistema ed iniziava le operazioni di caricamento, che erano però abbandonate, senza il completamento dell’invio della domanda di ammissione. D'altronde, dicono i giudici del Tar, in quel giorno nessun altro concorrente aveva segnalato malfunzionamenti della piattaforma. E la stesso raggruppamento di imprese, aveva correttamente caricato i documenti per il lotto n. 2 come confermato dell'invio automatico della ricevuta di partecipazione emessa dalla piattaforma.

La mancata specifica del lotto

Per i giudici del Tar non rileva la questione che nella ricevuta di ammissione alla gara non venga specificato per quale lotto è stata correttamente completata la procedura telematica. Il Raggruppamento di imprese, dicono i giudici, infatti, visto il grado professionale e di diligenza, poteva chiaramente accorgersi di essere ammessa solo per un determinato lotto e per quale aveva correttamente caricato i documenti. Per i giudici, dunque, il mancato invio della domanda al lotto n.1 deve essere attribuito a un non meglio specificato "errore materiale incolpevole" che non può ricadere nella sfera giuridica della partecipante alla gara che non è riuscita a fornire le prove di eventuali malfunzionamenti della piattaforma telematica. E di certo l'omesso invio può essere dipeso dalla scarsa capacità di caricamento del sistema, visto che era prevista una capacità di 100 megabyte, ritenuta sufficiente alla richiesta di documenti previsti.

La volontà di partecipazione

La gara era suddivisa in due lotti che prevedevano due distinte procedure. "Non può attribuirsi rilevanza alla più volte manifestata volontà della ricorrente di partecipare alla procedura anche per il lotto n. 1, considerato che – e si perdoni l’ovvietà – dicono i giudici - la volontà di partecipazione deve concretizzarsi nell’invio di una domanda nei modi e nei termini previsti dalla legge di gara". Non vale nemmeno la richiesta di soccorso istruttorio, "inammissibile - si legge nella sentenza - in quanto, nel caso analizzato manca sia l'offerta che la domanda di partecipazione e quindi non si tratta di porre rimedio a lacune o errori di una domanda pervenuta tempestivamente, bensì di consentire addirittura la presentazione tardiva dell’intera documentazione del partecipante alla procedura". Per questo il ricorso è stato respinto.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata