Infortunio sul lavoro: quando ricorre e quale tutela è prevista?

Il contagio da Covid-19 può essere considerato infortunio sul lavoro? Quali sono gli obblighi del lavoratore infortunato e del suo datore di lavoro?

di Lucia Spadoni - 16/02/2021

L’ordinamento italiano stabilisce l'obbligo per il datore di lavoro di assicurare i lavoratori dipendenti e parasubordinati, occupati nelle attività individuate dalla legge (artt. 1 e 4 Testo Unico n. 1124/1965), dal rischio di possibili infortuni sul lavoro e di malattie professionali; tale forma di tutela è oggi praticamente estesa a quasi tutte le attività della produzione e dei servizi ed anche gli artigiani ed alcune tipologie di lavoratori autonomi, come i coltivatori diretti, sono tenuti ad assicurare se stessi.

La tutela assicurativa viene erogata dall'INAIL e consiste in prestazioni di tipo economico, sanitario, riabilitativo, protesico e di reinserimento sociale.

Con l’assicurazione INAIL il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo occorso al lavoratore, salvo che sia riconosciuta, in sede penale o civile, la sua responsabilità per la violazione delle norme di sicurezza, prevenzione e igiene sul lavoro.

Affinché un infortunio possa essere qualificato quale infortunio sul lavoro indennizzabile, debbono ricorrere contemporaneamente i seguenti elementi:

  • la lesione del lavoratore, da cui derivi inabilità temporanea assoluta al lavoro, inabilità permanente al lavoro o danno biologico permanente, morte;
  • la causa violenta all’origine della lesione, intesa, come specificato dall’Inail, quale “fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità“ (es. sostanze tossiche, movimenti bruschi, microrganismi, condizioni climatiche e microclimatiche);
  • l’occasione di lavoro, ossia l’esistenza di un rapporto anche indiretto di causa-effetto tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio.

Sono tutelabili anche gli infortuni sul lavoro che si siano verificati per colpa del lavoratore (imperizia, negligenza o imprudenza) purché la condotta sia riconducibile all’ambito delle finalità lavorative (es. movimentazione impropria di mezzi meccanici). Resta invece esclusa dalla tutela assicurativa la condotta assunta per il cosiddetto rischio elettivo, ossia derivante da una scelta volontaria del lavoratore diretta a soddisfare esigenze meramente personali ed estranee all’attività lavorativa.

Il contagio da Covid-19 può essere considerato infortunio sul lavoro?

La normativa emergenziale adottata per far fronte alla pandemia da Covid19 ha espressamente qualificato come infortunio sul lavoro il caso di infezione da Coronavirus contratta in occasione di lavoro (art. 42 del d.l. 17/03/2020, n. 18). E' stato così recepito l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e dell’INAIL che equipara la causa virulenta alla causa violenta: l’aggressione del virus è infatti idonea a danneggiare l’integrità psico-fisica del lavoratore con azione efficiente, intensa e concentrata nel tempo.

In tutti i casi accertati di infezione da Covid19 contratta in occasione di lavoro da coloro per i quali opera la copertura assicurativa opera dunque la tutela apprestata dall’Inail per l’infortunio sul lavoro. Anche in questo caso, le prestazioni INAIL sono riconosciute a prescindere da un’eventuale responsabilità del datore di lavoro per l’omissione delle necessarie tutele preventive; tale responsabilità, tuttavia, potrà avere rilievo e dare luogo ad eventuali ulteriori conseguenze a carico del datore di lavoro sul piano della responsabilità civile od anche penale. Le prestazioni INAIL sono peraltro erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria.
L’individuazione della sussistenza dell’occasione di lavoro dell’infezione da Covid19 potrebbe non risultare agevole in ragione della difficoltà di stabilire il momento del contagio e dunque il collegamento dell’infezione con l’attività lavorativa. Per ovviare a questa possibile difficoltà oggettiva, l’INAIL con la circolare n. 13 del 3 aprile 2020 ha configurato una presunzione semplice (che richiede comunque un accertamento) di origine professionale per il caso di contagio contratto da alcune categorie di lavoratori (operatori sanitari e coloro che svolgono altre attività che comportano il costante contatto con il pubblico o con l’utenza). Per le attività lavorative non “coperte” da presunzione, invece, incombe sul lavoratore la prova di aver contratto il virus in “occasione di lavoro”; tuttavia, considerato il contesto degli ultimi mesi, nel quale è possibile lasciare la propria abitazione per ragioni motivate, tra cui in primo luogo il recarsi al lavoro, potrebbe comunque operare in concreto una presunzione che il contagio sia avvenuto in ambiente lavorativo, specie ove sia possibile avere riscontri testimoniali circa le abitudini di vita nella fase pandemica del soggetto contagiato.

Quali sono gli obblighi del lavoratore infortunato e del suo datore di lavoro?

In caso di infortunio sul lavoro, anche in itinere e a prescindere dalla prognosi, il lavoratore deve immediatamente avvisare o far avvisare, se impossibilitato, il proprio datore di lavoro. Il lavoratore deve poi rivolgersi a un medico (medico curante, medico dell’azienda o del Pronto Soccorso) ed illustrargli circostanze e luogo dell’infortunio. Il medico che presta la prima assistenza è obbligato a rilasciare un certificato, che dovrà trasmettere in via telematica all'Istituto assicuratore, nel quale viene indicata la diagnosi e la prognosi, ovvero il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro. Il lavoratore deve sempre fornire al datore di lavoro il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio ed i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso, anche se l’infortunio è di lieve entità (art. 52 Testo Unico 1124/1965 e s.m.i.).

Per contro, il datore di lavoro è gravato dall’obbligo di:

  • inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico già trasmesso per via telematica all’Istituto (art. 53 Testo Unico 1124/1965), in relazione a tutti gli eventi infortunistici che siano stati prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento;
  • segnalare l’evento entro 24 ore, e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, in caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge (art. 53, commi 1 e 2, Testo Unico 1124/1965);
  • inoltrare denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail entro 2 giorni dalla ricezione del nuovo certificato medico quando un infortunio prognosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto e oltre;
  • inoltrare, a fini statistici e informativi, la “Comunicazione di infortunio” per gli infortuni che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento.

In caso di denuncia mancata, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 53, Testo Unico 1124/1965 e s.m.i.).

Prestazioni economiche erogate dall'inail in caso di infortunio sul lavoro

In caso di infortunio sul lavoro l’Inail provvede a erogare al lavoratore le prestazioni assistenziali stabilite dalla legge (di tipo economico, sanitario, riabilitativo, protesico e di reinserimento sociale). Le prestazioni economiche erogate dall’Inail si differenziano in base alla/e conseguenza/e dell’infortunio:

  • Inabilità temporanea: l’Inail a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di infortunio e fino alla guarigione clinica eroga una indennità sostitutiva della retribuzione pari al 60% della retribuzione per i primi 90 giorni e pari al 75% per i successivi. I primi tre giorni di inabilità da infortunio non sono indennizzati dall’Inail (c.d. periodo di carenza).
  • Inabilità/danno biologico permanente: le prestazioni economiche erogate dall'Inail si differenziano a seconda della gravità del danno permanente determinato dall'infortunio:
    • se dall’infortunio è conseguito un danno biologico permanente inferiore al 6%, non è riconosciuto indennizzo da parte dell’Inail (c.d. franchigia);
    • se il danno permanente è compreso tra il 6% e il 15% della validità psicofisica, l’Inail eroga un indennizzo in capitale calcolato secondo la “Tabella indennizzo danno biologico in capitale” di cui al d.m. 45/2019, in una unica soluzione e in funzione dell’età e del grado di menomazione accertato sulla base della “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs 38/2000;
    • se il danno permanente è compreso tra il 16% ed il 100%, l’Inail eroga al lavoratore un indennizzo in rendita con decorrenza dal giorno successivo alla guarigione clinica, il cui importo è determinato secondo i criteri stabiliti dal d.m. 12 luglio 2000;
  • Morte del lavoratore: l’Inail eroga una rendita ai superstiti (coniuge/unito civilmente e figli, ed in mancanza di questi, genitori, fratelli e sorelle), calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria e ripartita tra gli aventi diritto in misura percentuale prestabilità. Per gli infortuni mortali verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2007, l’Inail eroga ai superstiti del lavoratore deceduto, oltre al beneficio una tantum previsto dal Fondo vittime gravi infortuni, su istanza degli aventi diritto, un’anticipazione della rendita pari a 3 mensilità della rendita annua calcolata sul minimale retributivo di legge. E' anche previsto un assegno funerario dell'importo di euro 10.000 per contribuire alle spese sostenute in occasione della morte conseguente ad infortunio sul lavoro.

A cura di Lucia Spadoni, Studio Legale Chiarini

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