Pergolato, Gazebo, Veranda e opere esterne: quale titolo edilizio serve (CILA, SCIA, PdC)?

TAR Campania: il pergolato attraverso il quale realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni è assentibile con SCIA

di Redazione tecnica - 05/03/2021

Una delle più grandi problematiche della normativa edilizia è l'impossibilità oggettiva di inquadrare univocamente un intervento o un'opera all'interno di una casella univoca. E quando si parla di pergolati, gazebo, tettoie, pergotende...il discorso si complica generando dubbi, interpretazioni, ricorsi e sentente.

Pergolato, Gazebo e opere esterne: nuovo intervento del TAR

È il caso della sentenza n. 504/2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania in risposta ad un ricorso presentato da un privato per l'annullamento del provvedimento di inefficacia di una CILA per opere da lui definite di manutenzione straordinaria.

Le parti su cui si dibatte al TAR riguardano:

  • la realizzazione di opere interne che prevedevano la realizzazione di un servizio igienico all’interno del piano sottotetto, mediante l’esecuzione di tramezzature, opere di finitura e relativa modifica impianti per adeguamento alla nuova distribuzione funzionale;
  • la realizzazione di opere esterne tra le quali un pergolato per il sostegno di piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni;

L'argomento è, come al solito, molto delicato e prima di passare svelare la risposta del TAR, è importante definire i contorni di cui stiamo parlando.

Gli interventi edilizi e i titoli abilitativi

Lo stesso intervento edilizio viene investito da così tante particolarità da rendere molto sfumati i confini tra i titoli abilitativi necessari. Il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) definisce prima gli interventi edilizi e poi i titoli abilitativi.

Lasciando le definizioni alla lettura dell'art. 3 del Testo Unico Edilizia, oggi è possibile distinguere tra i seguenti interventi:

  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia;
  • nuova costruzione;
  • ristrutturazione urbanistica.

Il Titolo II del DPR n. 380/2001 definisce:

  • il regime di edilizia libera;
  • gli interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA);
  • gli interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  • Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire;
  • gli interventi subordinati a permesso di costruire (PdC).

Il Glossario dell'edilizia libera

L'Allegato al DM 2 marzo 2018 riporta l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 222/2016 con il quale viene effettuata una ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi.

Pergolati e tettoie: occhio a dimensioni e precarietà

Nonostante la normativa, come detto, per inquadrare correttamente un manufatto edilizio occorre valutarne anche dimensioni e precarietà che risultano essere di fondamentale importanza per valutare correttamente anche il relativo regime edilizio.

Per la realizzazione di un pergolato, infatti, è sufficiente una SCIA. Secondo una giurisprudenza consolidata, un pergolato "ha una funzione ornamentale, è realizzato in una struttura leggera in legno o in altro materiale di minimo peso, deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta e funge da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni, non necessitando, di regola, del previo rilascio del permesso di costruire". Ma, quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio del permesso di costruire.

Pergolato, Gazebo e opere esterne: la risposta del TAR

Nel caso oggetto della sentenza n. 504/2021 del TAR Campania, l'istante avrebbe voluto realizzare un pergolato mediante una CILA. Ma come chiarito dai giudici il pergolato, che può fungere da sostegno per piante rampicanti, attraverso le quali realizzare riparo e ombreggiatura di superfici di modeste dimensioni è assentibile con SCIA, e, per definizione, va distinto da altre opere variamente rilevanti sotto il profilo urbanistico:

  • il gazebo quale una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili, che può essere realizzato sia come struttura temporanea, sia in modo permanente per la migliore fruibilità di spazi aperti come giardini o ampi terrazzi;
  • la veranda, realizzabile su balconi, terrazzi, attici o giardini, è caratterizzata da ampie superfici vetrate che all'occorrenza si aprono tramite finestre scorrevoli o a libro con la conseguenza che essa, dal punto di vista edilizio, determina un aumento della volumetria dell'edificio e una modifica della sua sagoma e necessita quindi del permesso di costruire.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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