Tettoia e pergolato abusivi: la SCIA in sanatoria blocca la demolizione

Il TAR Lazio si esprime sul provvedimento di demolizione emesso in presenza di istanza di accertamento di conformità di una tettoria e un pergolato abusivi

di Redazione tecnica - 05/03/2021

Tettoia e pergolato abusivi, accertamento del Comando di Polizia Locale, istanza di SCIA in sanatoria ma...segue lo stesso l'ordinanza di demolizione da parte del Comune senza che l'istanza di segnalazione certificata di inizio attività sia stata definita. Tutto OK? Assolutamente no e ne parla il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 18 gennaio 2021, n. 624.

L'accertamento di conformità previsto dal Testo Unico Edilizia

La normativa edilizia (DPR n. 380/2001) prevede un istituto denominato accertamento di conformità per il quale un intervento eseguito in assenza o in difformità dalla permesso di costruire (PdC) o dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) possa essere regolarizzato se risulti essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda (c.d. doppia conformità).

Doppia conformità sulla quale si parla da anni, soprattutto alla luce dei recenti provvedimenti normativi che hanno messo in piedi il superbonus 110%, senza tenere conto di costruito non esente da abusi.

Tettoia abusiva e SCIA in sanatoria: nuovo intervento del TAR

Nel nuovo caso sottoposto al giudizio del TAR Lazio la situazione è chiara. Dopo il sopralluogo della Polizia locale, gli attuali ricorrenti hanno presentato una istanza di accertamento di conformità (SCIA in sanatoria) per la realizzazione di una tettoia e di un pergolato. SCIA in sanatoria prevista dall'art. 37 del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Dal canto suo, il Comune si è limitato a rilevare una generica "carenza di documentazione", senza tuttavia specificare cosa esattamente mancasse per completare la domanda e quindi l'eventuale provvedimento di sanatoria. Nel frattempo parte l'ordinanza di demolizione.

Presentazione domanda e sanzioni

È vero, spiegano i giudici, che l'eventuale presentazione di una domanda di accertamento di conformità non ferma il Comune dalla possibilità di erogare una sanzione amministrativa (lo prevede il Testo Unico Edilizia), ma nel caso specifico l'amministrazione ha "staccato" l'ordinanza di demolizione senza prima aver avuto i risultati del procedimento di sanatoria.

Nel caso specifico non è possibile applicare il silenzio-diniego, specificato sempre nel testo unico dell'edilizia. La domanda va chiusa, secondo la normativa "con un provvedimento espresso, con applicazione e relativa quantificazione della sanzione pecuniaria a cura del responsabile del procedimento". Non vale la questione legata all'eventuale "servitù di passaggio" che, secondo il Comune, non permetterebbe la sanatoria. Dicono i giudici: "Prima si verifichi il condono edilizio e poi il resto nelle sedi competenti". Il ricorso dunque è stato accolto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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