Milleproroghe: le proroghe sui Lavori Pubblici

Le proroghe sull’anticipazione del prezzo contrattuale e sull’avvio delle gare di progettazione anche senza finanziamento della fase esecutiva

di Redazione tecnica - 01/03/2021

Arriva con la legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2020, n.183, cosiddetto “Decreto milleproroghe 2021”, la conferma di alcune proroghe già contenute nel testo originario del decreto-legge.

Qui di seguito, il dettaglio delle proroghe alle quali si è aggiunta quella introdotta dal comma 1-bis dell’articolo 13 relativa al differimento dei termini per il pagamento degli stati d’avanzamento dei lavori previsto all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto “Decreto semplificazioni”) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

Anticipazione del prezzo

Il comma 1 dell’articolo 13 del d.l. n. 183/2020 modifica il comma 1 dell’art. 207 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di prorogare dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale devono essersi avviate le procedure di gara disciplinate dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per le quali l’importo dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici a favore dell’appaltatore può essere incrementato fino al 30 per cento.

In riferimento al rinvio operato al comma 1 dell’art. 207 dal comma 2 della stessa disposizione oggetto della proroga disposta dalla norma in esame non è solo la previsione di cui al citato comma 1 bensì anche la previsione di cui al citato comma 2 in base alla quale l’anticipazione può essere elevata fino al 30 per cento anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un'anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione, nei limiti e compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Si ricorda che l’art. 207, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha previsto che l’importo dell’anticipazione del prezzo prevista a favore dell’appaltatore dall’art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 può essere incrementato fino al 30 per cento (in deroga, quindi, a quanto previsto dal citato art. 35, comma 18, che fissa l’importo massimo dell’anticipazione al 20 per cento), nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, e che l’anticipazione si applica alle seguenti procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016:

  • le procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020;
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, alla medesima data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini;
  • e, in ogni caso, le procedure disciplinate dal medesimo D.Lgs. n. 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 e fino alla data del 30 giugno 2021 (termine ora oggetto della proroga disposta dalla norma in esame).

Il comma 18 dell’art. 35 del Codice dei contratti pubblici stabilisce che sul valore del contratto di appalto (di lavori, servizi e forniture) viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. A seguito della novella disposta dall’art. 91, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. decreto Cura Italia) convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 all’art. 35, comma 18l del Codice dei contratti pubblici, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo a favore dell’appaltatore è consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza di lavori, servizi o forniture ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice.

Il comma 2 dell’art. 207 del D.L. 34/2020 ha previsto, inoltre, che, fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche agli appaltatori che hanno già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista, ovvero agli appaltatori che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione.

Tra l’altro ricordiamo che l’ANAC, con la deliberazione 14 novembre 2018, n. 1050 (leggi articolo), ha chiarito che non sussiste alcun divieto o limite per l’anticipazione del prezzo nelle procedure sotto soglia europea, a nulla rilevando che questa sia disciplinata, nel Codice dei contratti pubblici, all’art. 35, comma 18, rubricato "Rilevanza comunitaria e contratti sotto soglia" e al successivo art. 36, relativo invece agli appalti di importo inferiore a tale soglia. L’istituto dell’anticipazione del prezzo ha, infatti, la finalità di consentire all'appaltatore di affrontare le spese iniziali necessarie all’esecuzione del contratto, assicurando la disponibilità delle stesse nella delicata fase di avvio dei lavori e di perseguire il pubblico interesse alla corretta e tempestiva esecuzione del contratto.

Avvio delle gare di progettazione anche senza finanziamento della fase esecutiva

Le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 13 del d.l. n. 183/2020 estendono a tutto il 2021 le semplificazioni previste per gli anni 2019 e 2020 dal c.d. decreto-legge sblocca cantieri (D.L. 32/2019) per l’affidamento, rispettivamente, delle attività di progettazione e dei contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

La lettera a) interviene sulla disposizione transitoria recata dal primo periodo del comma 4 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (c.d. sblocca cantieri) che dispone, per gli anni 2019 e 2020, che i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione. Il secondo periodo del medesimo comma dispone che le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei finanziamenti per la loro realizzazione.

La norma in esame modifica la disposizione richiamata al fine di estenderne l’applicazione anche al 2021.

È opportuno notare che sulla possibilità o meno di conferire un incarico per le sole spese relative alla progettazione, nella speranza di reperire in un momento successivo le necessarie risorse per il finanziamento dell’intera opera, si è pronunciata la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Lombardia con la delibera n. 352 del 25 settembre 2019 (leggi articolo).

La lettera b) proroga di un anno, vale a dire fino alla fine del 2021, la disposizione transitoria recata dal comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, che prevede l’applicazione, fino al 31 dicembre 2020, di una disciplina semplificata per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti), precipuamente finalizzata a consentirne l’affidamento sulla base del progetto definitivo e l’esecuzione a prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

Nel dettaglio, il comma 6 prevede, per gli anni 2019 e 2020, che i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal d.lgs. 50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, nonché che l'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.

È opportuno notare che:

  • l’art. 23, comma 3-bis, del d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti volto a disciplinare una progettazione semplificata degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni di euro e ad individuare le modalità e i criteri di semplificazione in relazione agli interventi previsti.
  • la norma recata dal richiamato comma 6 dell’art. 1 del D.L. 32/2019 (su cui interviene la proroga in esame) riproduce quanto già previsto dall’art. 216, comma 4, del Codice. L’unica differenza tra le due norme è che mentre la disposizione recata dal citato comma 4 dell’art. 216 prevede l’operatività della disciplina semplificata nelle more dell’emanazione del decreto previsto dal succitato comma 3-bis (a tutt’oggi non emanato), il comma 6 dell’art. 1 pone un limite temporale certo (31 dicembre 2020, prorogato dalla norma in esame al 31 dicembre 2021).

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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