Decreto Sostegni 2021: le misure per i professionisti nel D.L. n. 41/2021

Ecco le misure a sostegno dei lavoratori autonomi e professionisti contenute nel Decreto Legge n. 41/2021 approdato in Gazzetta Ufficiale

di Redazione tecnica - 24/03/2021

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) sono finalmente ufficiali le misure messe in campo dal Governo per sostenere imprese e operatori a seguito dell'emergenza Covid-19.

Decreto Sostegni 2021: Le misure per i professionisti

Per sostenere i professionisti, il Decreto Sostegni 2021 mette in campo 2 articoli:

  • Art. 1. Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA
  • Art. 3. Fondo autonomi e professionisti

Il contributo a fondo perduto

L'articolo 1 del Decreto Sostegni prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Requisiti che non vale per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1 gennaio 2019, per i quali il contributo spetta anche in assenza di riduzione del fatturato.

Entrando nel dettaglio, per calcolare l'ammontare del contributo a cui si ha diritto, è necessario:

  • appurare che il fatturato o corrispettivo medio mensile del 2020 sia inferiore del 30% rispetto a quello del 2019;
  • prendere la differenza tra il fatturato o corrispettivo medio mensile 2020 e 2019;
  • moltiplicare a questa differenza una percentuale in riferimento ai ricavi o compensi.

Ecco le percentuali da applicare:

  • 60% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e inferiori a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e inferiori a 1.000.000 euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1.000.000 euro e inferiori a 5.000.000 euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5.000.000 euro e inferiori a 10.000.000 euro.

Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dall'1 gennaio 2019, ai fini della media rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Esempio: prendiamo come riferimento un professionista che nel 2019 ha ricavi pari a 60.000 euro e nel 2020 pari a 40.000 euro (riduzione superiore al 30%).

In questo caso il professionista ha avuto una riduzione dei ricavi pari a 20.000 euro, che corrisponde ad una riduzione media mensile di circa 1.666 euro. Il professionista avrà diritto ad un contributo a fondo perduto pari a 1.666 euro x 60%, ovvero 1.000 euro.

Proprio ieri è arrivato il Provvedimento Agenzia delle Entrate 23 marzo 2021, n. 77923 recante "Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 2021".

Il Fondo per autonomi e professionisti

Con l'art. 3 del Decreto Sostegni viene potenziato il Fondo per i lavoratori autonomi e i professionisti previsto all’art. 1, comma 20 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021).

In particolare, la dotazione del fondo per il 2021 passa da 1.000 milioni di euro a 2.500 milioni di euro. Fondo che è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Possono accedere al fondo lavoratori autonomi e professionisti che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

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