Busta Paga: Anticipo mensile del TFR

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un emolumento connesso alla prestazione lavorativa, la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rap...

13/03/2015
Il trattamento di fine rapporto (TFR) è un emolumento connesso alla prestazione lavorativa, la cui erogazione è differita al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e consiste nella somma di accantonamenti annuali di una quota di retribuzione, tanto che gli è riconosciuta natura di retribuzione differita.
In base a quanto stabilito dall’art. 2120, cod. civ., il TFR spetta a tutti i lavoratori subordinati, in ogni caso di cessazione del rapporto. Lo stesso art. 2120, cod. civ., prevede che i lavoratori con anzianità di servizio di almeno 8 anni possono chiedere al datore di lavoro un’anticipazione non superiore al 70% del trattamento cui avrebbero diritto in caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. La suddetta anticipazione può essere richiesta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e deve essere giustificata dalla necessità di effettuare spese sanitarie per interventi straordinari, per l’acquisto della prima casa di abitazione per il richiedente e i figli o per sostenere spese durante i congedi per maternità o per formazione.

Con lo scopo di aumentare la liquidità dei lavoratori, e quindi di rilanciare i consumi, in aggiunta alle ipotesi stabilite dall’art. 2120, cod. civ., il legislatore ha previsto, con la legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), la possibilità per i lavoratori del settore privato di richiedere al proprio datore di lavoro l’erogazione della quota maturanda del TFR in busta paga.
L’esercizio dell’opzione per i lavoratori interessati decorrere da marzo 2015 e, una volta manifestata tale volontà, la scelta sarà irrevocabile fino al 30 giugno 2018, decorso il quale la norma cesserà di avere effetto.
La scelta di monetizzare mensilmente il TFR in busta paga inciderà su tutte le scelte già effettuate in precedenza dal lavoratore anche in ordine al regime della previdenza complementare. Sarà possibile, infatti, ottenere il TFR maturando in busta paga anche per i lavoratori che avevano deciso di trasferire le quote di TFR ad un fondo di previdenza integrativa, e per i lavoratori di aziende con più di 50 dipendenti che avevano deciso di lasciare il TFR in azienda, le cui quote erano, quindi, versate al Fondo di Tesoreria INPS.

Per fruire dell’anticipazione del TFR in busta paga, il lavoratore dovrà avere maturato almeno sei mesi di anzianità presso il datore di lavoro nel quale si trova in forza al momento della scelta. Nel computo dell’anzianità occorre tenere conto del rapporto di lavoro in corso e quindi non assumono rilevanza eventuali periodi pregressi relativi a precedenti contratti anche se svolti presso lo stesso datore di lavoro. Ed occorre, inoltre, considerare solo quei periodi che fanno scattare il diritto alla maturazione del TFR, escludendo quindi quei casi in cui il lavoratore non matura il trattamento, come ad esempio i casi di aspettative contrattuali non retribuite.
Sono esclusi dalla possibilità di optare per l’anticipazione del TFR in busta paga i lavoratori che hanno ottenuto un finanziamento bancario mettendo come garanzia del contratto il TFR maturato, nonché i lavoratori con contratto collettivo che già prevede o il pagamento periodico del TFR o il suo accantonamento su soggetti terzi.

I datori di lavoro obbligati al pagamento in busta paga del TFR sono i datori di lavoro privati con esclusione di quelli del settore agricolo, dei datori di lavoro domestico e di quelli sottoposti a procedure concorsuali nonché per coloro che versano in situazione di crisi ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 297 /1982, con riguardo quindi alle aziende alle quali sia stata concessa la cassa integrazione guadagni straordinaria o la CIG in deroga, divieto operante, in quest’ultimo caso, per la sola unità produttiva interessata all’integrazione salariale.
Il TFR, per il periodo in cui non è corrisposto al lavoratore e resta a disposizione dell’azienda, rappresenta per questa una fonte di autofinanziamento di primaria importanza; con l’anticipazione in busta paga del TFR, il datore di lavoro potrebbe incorrere in un gravoso sforzo finanziario. A fronte di ciò, la Legge di Stabilità 2015 prevede, a titolo di compensazione, alcune misure di sostegno per i datori di lavoro.
In particolare, i datori di lavoro che occupano fino a 49 addetti possano fare richiesta di un finanziamento agevolato alle banche ed altri intermediari finanziari che aderiranno all’apposito accordo quadro che dovrà essere stipulato dal ministro dell’economia e delle finanze e da quello del lavoro con l’ABI.
Si tratta di un finanziamento agevolato il cui tasso non potrà essere superiore al tasso di rivalutazione del TFR calcolato ai sensi dell’articolo 2120 c.c. (75% del coefficiente Istat più il coefficiente fisso dell’1,50%) e sarà garantito da apposito fondo presso l’INPS anche dallo Stato.
I datori di lavoro che opteranno per tale sistema di compensazione saranno tenuti a contribuire al Fondo INPS nella misura dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nella stessa percentuale della quota di TFR liquidata in busta paga.

In alternativa al finanziamento bancario di garanzia, i datori di lavoro fino a 49 dipendenti possono avvalersi di altre misure compensative, valide altresì per i datori di lavoro con un numero di dipendenti pari o superiore a 50:
  • dedurre dal reddito d’impresa un importo pari al 4% (6% per i datori di lavoro con più di 49 dipendenti) dell’ammontare del TFR annualmente liquidato in busta paga;
  • abbattere il contributo al Fondo di garanzia TFR previsto dall’art. 2 della Legge n. 297/1982, nella stessa percentuale del TFR liquidato in busta paga;
  • esonero contributivo sui contributi sociali (ANF, maternità e disoccupazione) in proporzione al TFR liquidato in busta paga (D.Lgs n. 252/2005, art.10, comma 3). Per l’anno 2015, la percentuale di esonero è pari allo 0,28%.

Per poter beneficiare dell’opzione di anticipo in busta paga del TFR, è necessario un doppio assenso da parte dell’INPS. Il primo a favore del lavoratore che compila l’istanza di accesso su un modulo standard; il secondo, a favore dell’azienda che deve richiedere la certificazione delle informazioni necessarie per l’utilizzo del finanziamento bancario assistito dalla garanzia dello Stato. I datori di lavoro devono fornire all’Inps per via telematica, gli identificativi dei dipendenti che hanno fatto domanda e l’INPS certificherà l’importo della retribuzione imponibile utile al calcolo del TFR, utilizzando il DURC sulla base dei periodi di paga dei 15 mesi precedenti la domanda stessa.
Tuttavia, ad oggi, la monetizzazione del TFR, come quota integrativa della retribuzione, non può concretizzarsi poiché il decreto attuativo non è stato ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale e quindi non ha efficacia legislativa. A ciò si aggiunge che, è ancora da stabilire la decorrenza del versamento dalla data in cui viene effettuata la domanda.
Si suppone che, una volta presentata la domanda da parte del lavoratore, la quota di liquidazione in busta paga dovrebbe essere erogata entro il mese successivo, ma non è escluso che l’estensore del decreto, volendo dare un maggior margine di tempo al datore di lavoro per organizzarsi, individui un termine di più ampio respiro. Nel caso di aziende con meno di 50 dipendenti che si avvarranno del finanziamento bancario di garanzia, il pagamento effettivo del Trattamento integrativo della retribuzione (TIR) dovrebbe essere effettuato a partire dal quarto mese successivo a quello della richiesta da parte del dipendente, in modo da permettere la disponibilità della provvista finanziaria da parte della banca. Ne consegue che al primo versamento del TIR, verranno aggiunti anche gli arretrati mensili eventualmente maturati.
Il TFR che confluirà in busta paga mensilmente concorrerà a determinare la base imponibile IRPEF a tassazione ordinaria, perdendo la sua natura di retribuzione differita. Su tale quota, quindi, non sarà più applicabile la tassazione separata ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. n.917/1986 che rimane tuttavia per il TFR che verrà corrisposto secondo le altre modalità (saldo o acconto).
Ne deriva che, ad eccezione dei casi in cui il lavoratore beneficiario rientri nella fascia di reddito no tax area, l’aggravio fiscale sarà inevitabile, data la maggiore aliquota della tassazione ordinaria rispetto a quella della tassazione separata e data l’applicazione anche sulla quota di TFR liquidata in busta paga delle addizionali IRPEF. Inoltre, la quota integrativa della retribuzione potrebbe precludere l’accesso a servizi sociali e a prestazioni collegate al reddito (come l’assegno per il nucleo familiare) in quanto il relativo ammontare incide sul reddito complessivo.
Il Trattamento integrativo della retribuzione non rientra, invece, nel calcolo del reddito di riferimento propedeutico per individuare l’aliquota di tassazione del TFR, ed è espressamente escluso dall’imponibile ai fini contributivi.
Infine, l’art. 1 comma 27 della Legge di Stabilità 2015 prevede che la quota di TFR che entrerà in busta paga non assumerà rilevanza ai fini della verifica dei limiti di reddito complessivo di cui all’articolo 13 comma 1 bis del TUIR, ossia del “Bonus di 80 euro”, essa verrà però considerata ai fini delle detrazioni fiscali e di tutte le altre agevolazioni.


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