Codice dei contratti: Pubblicato il Regolamento ANAC in materia di vigilanza

L’ANAC ha, recentemente, approvato e pubblicato il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Il nuovo regolamen...

28/02/2017

L’ANAC ha, recentemente, approvato e pubblicato il Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di contratti pubblici. Il nuovo regolamento sostituisce il precedente “Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi” pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 300 del 29.12.2014, in vigore dal 30 dicembre 2014, ed entrarà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale con la precisazione che fino alla entrata in vigore del Regolamento di vigilanza collaborativa, si applicano le disposizioni di cui all’art. 4 del “Regolamento in materia di vigilanza e accertamenti ispettivi”.

Il nuovo Regolamento disciplina i procedimenti inerenti all’attività di vigilanza esercitata dall’ANAC in attuazione dell’art. 213 e dell’art. 211, comma 2 del D.Lgs. n. 50/5016 (c.d. Nuovo Codice Appalti), dedicato (solo in parte) ai “pareri di precontenzioso”.

Il d.lgs. n. 50/2016 ha previsto un ampliamento dei poteri dell’ANAC, con l’attribuzione, in particolare, del potere di raccomandazione, anche vincolante, di cui all’art. 211, comma 2. L’attribuzione di siffatta competenza ha determinato l’esigenza di provvedere alla sua regolamentazione in maniera da delimitare i presupposti di esercizio del potere e individuare le procedure su cui intervenire. L’atto di raccomandazione vincolante è stato interpretato quale atto di amministrazione attiva, ovvero diretto a soddisfare un interesse della pubblica amministrazione.

L’ANAC, infatti, nell’esercizio della tradizionale funzione di vigilanza - qualora ritenga sussistere un vizio di legittimità degli atti della procedura di gara - adotta un provvedimento con il quale invita la stazione appaltante ad agire in autotutela e a rimuovere gli eventuali effetti degli atti illegittimi, entro un termine non superiore a 60 gg.. Il carattere vincolante dell’atto di raccomandazione è stabilito dallo stesso art. 211, comma 2 che collega, infatti, al mancato adeguamento una sanzione amministrativa a carico del dirigente responsabile.

La revisione del Regolamento si è concentrata sui seguenti obiettivi:

  • a) definire in modo preciso le tipologie di provvedimento adottato dall’ANAC a conclusione del procedimento di vigilanza;
  • b) definire un procedimento di accertamento unico, che può dare luogo, in rapporto alle risultanze della fase istruttoria, a due diverse tipologie di atti conclusivi (raccomandazione vincolante o meno);
  • c) assicurare la massima garanzia di partecipazione al procedimento ai soggetti coinvolti e, nel contempo, garantire la massima celerità possibile del procedimento presso l’ANAC;
  • d) assicurare una adeguata verifica sull’effettiva esecuzione dei provvedimenti dell’ANAC.

Di notevole importanza gli articoli 22 e 23 del provvedimento. Con l’articolo 22 è disciplinata la comunicazione della raccomandazione vincolante, che rappresenta una fase particolarmente pervasiva del procedimento. In questa prospettiva, sono stati disciplinati gli atti successivi all’adozione dell’atto di raccomandazione vincolante con cui l’ANAC invita la stazione appaltante ad agire in autotutela per annullare gli atti della procedura di gara affetti da vizi di legittimità e per rimuoverne gli eventuali effetti. Al fine di rendere edotta l’ANAC degli atti adottati, la stazione appaltante è tenuta a comunicarli entro il termine massimo di 15 giorni (comma 3). Nel caso la stazione appaltante non si adegui alla raccomandazione vincolante dell’ANAC, la norma prevede la trasmissione degli atti, accompagnata da una apposita relazione istruttoria del dirigente, al competente ufficio dell’ANAC per l’avvio del procedimento sanzionatorio (comma 5). Il procedimento sanzionatorio è avviato anche nei casi di mancato riscontro alle richieste di informazione ai sensi dell’art. 213, comma 13 del Codice.

Con l’articolo 23 è disciplinata la possibilità per l’ANAC di adottare un atto di raccomandazione con il quale invitare la stazione appaltante a rimuovere le illegittimità/irregolarità degli atti della procedura di gara ovvero quelle relative alla fase di esecuzione del contratto. Rimane fermo l’obbligo per la stazione appaltante di comunicare le proprie determinazioni e gli eventuali provvedimenti adottati, in relazione a quanto segnalato dall’ANAC. E’ previsto l’avvio del procedimento sanzionatorio ai sensi dell’art. 213, comma 13, del Codice in caso di mancato riscontro al provvedimento dell’ANAC.

Nel dettaglio il Regolamento è costituito dai seguenti 27 articoli:

  • Art. 1 (Definizioni)
  • Art. 2 (Oggetto)
  • Art. 3 (Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza)
  • Art. 4 (Attività di vigilanza d’ufficio e su segnalazione)
  • Art. 5 (Modalità di presentazione delle segnalazioni)
  • Art. 6 (Segnalazioni anonime)
  • Art. 7 (Archiviazione delle segnalazioni)
  • Art. 8 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e procedimento di precontenzioso)
  • Art. 9 (Rapporti fra procedimento di vigilanza e giudizio innanzi al giudice amministrativo)
  • Art. 10 (Il responsabile del procedimento)
  • Art. 11 (Ordine di priorità delle segnalazioni)
  • Art. 12 (Atti conclusivi del procedimento di vigilanza)
  • Art. 13 (Avvio del procedimento di vigilanza)
  • Art. 14 (Partecipazione all’istruttoria)
  • Art. 15 (Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti)
  • Art. 16 (Audizioni)
  • Art. 17 (Ispezioni)
  • Art. 18 (Sospensione dei termini del procedimento)
  • Art. 19 (Comunicazione delle risultanze istruttorie)
  • Art. 20 (Conclusione del procedimento istruttorio)
  • Art. 21 (Procedimento in forma semplificata)
  • Art. 22 (Comunicazione dell’atto di raccomandazione vincolante e verifica sulla sua esecuzione)
  • Art. 23 (Comunicazione dell’atto di raccomandazione e verifica della sua attuazione)
  • Art. 24 (Attività di vigilanza sui casi di somma urgenza e di protezione civile)
  • Art. 25 (Comunicazioni)
  • Art. 26 (Disposizioni transitorie)
  • Art. 27 (Entrata in vigore e abrogazioni)

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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