Deroghe al Codice dei contratti: dall'ANAC un comunicato sui controlli a campione

Controlli a campione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sui contratti per i quali sono state previste deroghe al Codice degli Appalti (D....

10/06/2015
Controlli a campione da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sui contratti per i quali sono state previste deroghe al Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006).

Lo ha previsto il comunicato del 4 giugno 2015 con il quale il Presidente dell'ANAC Raffaele Cantone è intervenuto sugli "Obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e controlli a campione (art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164).

Il Presidente Cantone ha ricordato che il D.L. n. 133/2014 (c.d. "Sblocca Italia") contiene una serie di nuove deroghe al Codice dei contratti pubblici con l'obiettivo di attivare i cantieri per la realizzazione di opere le cui risorse finanziarie sono già disponibili, introducendo alcune misure di semplificazione burocratica per la realizzazione di determinati interventi in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Lo Sblocca Italia ha, infatti, previsto la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l'affidamento di interventi di importo fino alla soglia comunitaria (5.186.000 Euro per lavori) considerati dalla stazione appaltante di "estrema urgenza" e relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici, all'adeguamento alla normativa antisismica, alla tutela ambientale e del patrimonio culturale.

Per l'affidamento di tali interventi sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all'art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici) con la possibilità, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM di importo fino a 200.000 euro, di ricorrere all'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all'affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici.

Con il decreto è, altresì, prevista la possibilità per l'ANAC di disporre controlli a campione sui contratti in questione, sulla base di quanto al riguardo comunicato dalle stazioni appaltanti, assoggettate, anche per questi appalti, agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice e di cui all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013.

In seguito all'entrata in vigore della normativa in questione, l'Autorità, nell'estrarre dalla propria Banca Dati le informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti secondo le modalità riportate nel Comunicato del Presidente del 5 febbraio 2015, ha rilevato che sono stati attivati n. 194 appalti per un ammontare complessivo a base d'asta pari a 53.643.590 Euro di con le procedure previste per i contratti di "estrema urgenza" e nel nuovo comunicato ha precisato che nei prossimi giorni verranno stabiliti i criteri per l'individuazione del campione rappresentativo su cui effettuare la vigilanza prevista dall'art. 9 della decreto-legge n. 133/2014.

L'ANAC, esaminando i dati trasmessi, ha rilevato molteplici difformità tra le informazioni comunicate dalle stazioni appaltanti e quanto disposto con il comunicato 5 febbraio 2015 e, infatti, su complessivi 539 appalti segnalati dalle amministrazioni, ben 245, riguardando acquisti di beni e servizi, sono stati erroneamente segnalati tra gli interventi di "estrema urgenza" cui fa riferimento il decreto-legge n.133/2014 per l'affidamento di talune specifiche tipologie di lavori.

Il Presidente Cantone ha, pertanto, richiamato tutte le stazioni appaltanti a porre particolare attenzione alla fase di trasmissione delle informazioni, in considerazione della fondamentale rilevanza della banca dati ai fini del corretto svolgimento da parte dell'Autorità sia dell'attività di vigilanza sia dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva e rammenta che i soggetti tenuti all'invio dei dati all'Autorità, nel caso omettano, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti sono sottoposti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7, comma 8, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino ad euro 25.822, elevata fino ad euro 51.545 nell'ipotesi di invio di dati non veritieri.

In allegato il testo integrale del Comunicato

A cura di arch. Paolo Oreto -
© Riproduzione riservata