Fonti rinnovabili: In Gazzetta ufficiale il dlgs sulle fonti rinnovabili

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea sulle fonti rinnovabili

di Redazione tecnica - 01/12/2021

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Entrerà in vigore il 15 dicembre prossimo il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” pubblicato sul supplemento ordinario n. 42/L alla Gazzetta ufficiale 30 novembre 2021, n. 285.

50 articoli in 7 Titoli ed 8 allegati

Il decreto è costituito  da 50 articoli suddivisi nei seguenti 7 titoli:

  • Titolo I (artt. 1 - 3) - Finalità, definizioni e obiettivi nazionali
  • Titolo II (artt. 4 - 17) - Regimi di sostegno e strumenti di promozione
  • Titolo III (artt. 18 - 29) - Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica
  • Titolo IV (artt. 30 - 38) - Autoconsumo, comunità energetiche rinnovabili e sistemi di rete
  • Titolo V (artt. 39 - 45) - Energia rinnovabile nei trasporti e criteri di sostenibilità per biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa
  • Titolo VI (artt. 46 - 47) - Informazione, formazione e garanzie di origine
  • Titolo VI (artt. 48 - 50) - Disposizioni finali

e dai seguenti 8 allegati:

  • Allegato I - Procedure di calcolo degli obiettivi (articolo 3, comma 4)
  • Allegato II - Disposizioni per la semplificazione delle procedure per l’installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l’efficienza energetica negli edifici (articolo 25)
  • Allegato III - Obblighi per i nuovi edifici, per gli edifici esistenti e per gli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti (articolo 26)
  • Allegato IV - Requisiti minimi per gli impianti a fonti rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento (articolo 29)
  • Allegato V - Contenuto energetico dei combustibili (articolo 39)
  • Allegato VI - Calcolo GHG per biocarburanti e bioliquidi (articolo 2)
  • Allegato VII - Calcolo GHG per combustibili da biomassa (articolo 2)
  • Allegato VIII - Materie prime double counting (articolo 2).

Recepita la Direttiva UE 2018/2001

Con il decreto legislativo in argomento è, di fatto, recepita la Direttiva Europea 2018/2001 dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili come sancito dal Governo nel corso del Consiglio dei Ministri n. 45 del 4 novembre 2021 che ha approvato, in via definitiva, il decreto legislativo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale di ieri; con il decreto sono definiti gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge delega 22 aprile 2021, n. 53 recante, appunto “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”.

Disposizioni per l’attuazione delle misure del PNRR

Il decreto reca disposizioni necessarie all’attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), con la finalità di individuare un insieme di misure e strumenti coordinati, già orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/1119, con il quale si prevede, per l’Unione europea, un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 percento rispetto ai livelli del 1990 entro il 2030.

Procedure autorizzative e regolamentazione tecnica

L’intero Titolo III dall’articolo 18 all’articolo 29 è dedicato alle “Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica” con lo scopo di apportare semplificazioni ai procedimenti autorizzativi e amministrativi introdotti dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza sulla base delle specifiche caratteristiche di ogni singola applicazione con l’intento di agevolare molto l’iter di accesso e fornendo maggiori certezze agli operatori del settore, attraverso programmazioni quinquennali. Sono previste, infatti, aste al ribasso per gli impianti superiori ad 1 MW e richiesta diretta per impianti di piccola taglia pari o inferiori a 1 MW. Gli impianti di piccola taglia o con costi di mercato elevati, saranno, invece, incentivati tramite bandi; per quanto riguarda la produzione di energia elettrica per impianti fino ad 1 MW è prevista una continuità rispetto all’attuale impostazione dei regimi di incentivazione definiti dal d.lgs. n. 28/2011 che rimane in vigore.

Il testo del decreto legislativo e della direttiva europea

In allegato il testo integrale del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e della Direttiva UE 11/12/2018 n. 2018/2001.

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