La Puglia si arrende al Tar: Certificazione Energetica senza abilitazione

La Regione Puglia si arrende al Tribunale Amministrativo Regionale e non propone appello alla sentenza n. 2426 dell'11 giugno 2010, in riferimento al ricorso...

15/03/2011
La Regione Puglia si arrende al Tribunale Amministrativo Regionale e non propone appello alla sentenza n. 2426 dell'11 giugno 2010, in riferimento al ricorso presentato dagli Ordini degli Ingegneri delle Province di Bari, Foggia, Lecce e Taranto, per l'annullamento della delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 2272 del 24 novembre 2009, pubblicata sul BURP n. 201 del 15/12/2009, che subordinava la competenza a rilasciare il certificato di sostenibilità ambientale e l'attestato di certificazione energetica degli edifici ad uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione.

Questo, in estrema sintesi, il contenuto della Deliberazione della Giunta Regionale 21 gennaio 2011, n. 35, con la quale si è messa la parola fine ad una questione che andava avanti dal 2010. Nonostante, infatti, il Presidente della Giunta Regionale abbia conferito il 4 marzo 2010 incarico difensivo contro la sentenza del TAR e sebbene il Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, con nota del 14/12/2010 prot. n.8551, abbia comunicato di ritenere opportuna la proposizione dell'appello avverso la citata sentenza, l'Assessore alla Qualità ed all'Assetto del Territorio ha optato per la modifica del regolamento annullato, in modo da contestualizzarlo rispetto alla esigenze regionali e, per tale motivo, la Giunta Regionale ha deliberato di non proporre appello avverso la sentenza n.2426/2010 del TAR.

Ricordiamo che la sentenza n. 2426/2010 del TAR pugliese affermava che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed eventuali registri, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni solo la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. In virtù di questo principio, la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per la qualificazione degli esperti a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, comportando la creazione di una nuova figura professionale, è di esclusiva competenza dello Stato.

In particolare, gli Ordini ricorrenti contestavano la delibera n. 2272/2009 nella parte in cui prevedeva:
  • che l'abilitazione degli ingegneri pugliesi al rilascio del certificato di sostenibilità ambientale e dell'attestato di certificazione energetica degli edifici sia subordinata alla frequenza di uno specifico corso di formazione professionale riconosciuto dalla Regione Puglia ed al superamento di un apposito esame finale predisposto dalla stessa Regione;
  • che i soggetti certificatori abilitati sono iscritti in apposito Elenco istituito presso gli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari e agrotecnici e dei periti industriali;
  • che l'accreditamento dei soggetti certificatori ha durata di cinque anni e che per il mantenimento dell'accreditamento i soggetti certificatori dovranno sostenere, alla fine del quinquennio di prima applicazione del sistema di accreditamento, un esame predisposto dalla Regione Puglia volto all'accertamento del livello di aggiornamento dei soggetti stessi;
  • che l'accreditamento può essere ritirato dalla Regione in ogni momento nel caso di gravi inadempienze e carenze di eticità professionale;
  • che i soggetti certificatori accreditati in fase transitoria dovranno comunque sostenere l'esame abilitante ai fini dell'iscrizione nell'albo.

Come rilevato dalla parte ricorrente, l'art. 4, comma 1, lett. c) D.lgs. n. 192/2005 rimette ad un d.p.r. (non ancora emanato) la determinazione dei requisiti professionali e dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti cui affidare la certificazione energetica degli edifici. Nelle more dell'adozione di tale d.p.r. l'art. 18, comma 6 del D.lgs. n. 115/2008 prevede che le disposizioni di cui all'allegato III dello stesso decreto si applicano alle Regioni che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della normativa comunitaria.

Per tale motivo e in virtù dell'art. 117, comma 3 della Costituzione, la delibera della Giunta Pugliese viola il riparto di competenze Stato/Regioni. I giudici del TAR, condividendo la tesi dei ricorrenti, ha specificato che spetta unicamente alla legislazione statale creare un nuovo profilo professionale individuandone i requisiti ed i titoli abilitanti ed istituendo un registro regionale ad hoc ed ha ricordato una precedente sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 138/2009) "… la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Tale principio, si configura, infatti, quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale".

Come sostenuto dagli Ordini ricorrenti, la Delibera n. 2272/2009 avrebbe creato un nuovo profilo professionale, individuando i requisiti ed i titoli abilitanti e istituendo un elenco regionale ad hoc, cosa assolutamente preclusa alle Regioni.

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