La vigilanza sugli appalti pubblici in Italia dopo il D.Lgs. n. 50/2016

Inserire tutte le pratiche che riguardano gli appalti nel reparto "Anticorruzione" vuol dire anche ammettere che in Italia tutto è corruzione o peggio ancora che tutto non lo è...

di Gianluca Oreto - 16/06/2016

Con la pubblicazione sul Supplemento Ordinario n. 10 alla Gazzetta Ufficiale 19/04/2016, n. 91 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è "cominciato" il processo di revisione del corpus normativo che regola il mondo dei lavori pubblici in Italia, prima disciplinato dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010.

Il processo di revisione della normativa sugli appalti pubblici

Il processo di revisione è appena cominciato perché per il suo definitivo completamento sarà necessario pubblicare oltre 50 provvedimenti attuativi tra decreti ministeriali e linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che giocherà un ruolo determinante nel nuovo quadro normativo.

L'ANAC, il cui ruolo è definito con l'art. 213 del D.Lgs. n. 50/2016, agisce al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione. Da rilevare immediatamente la particolarità (tutta italiana) di una Autorità indipendente che si occupa di anticorruzione e ancor più che l'Autorità che vigila sui contratti pubblici sia stata chiamata "Autorità Nazionale Anticorruzione" lasciando intendere che il nostro sia un Paese dove corruzione e appalti pubblici camminano sempre di pari passo. Un po' come se in ospedale decidessero di eliminare il reparto di "chirurgia" e spostare tutti gli interventi nel reparto di "oncologia", per cui anche per un semplice intervento di appendicite il paziente viene portato nel reparto in cui si curano i tumori.

Parimenti, inserire tutte le pratiche che riguardano gli appalti nel reparto "Anticorruzione" vuol dire anche ammettere che in Italia tutto è corruzione o peggio ancora che tutto non lo è...

Il ruolo dell'ANAC

Entrando nel dettaglio, ricordiamo che l'ANAC è una Autorità che è stata creata con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 13) e i cui compiti sono stati estesi a quelli prima assegnati all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (art. 19).

Nel nuovo Codice degli Appalti è stato previsto che l'ANAC possa giocare un ruolo di primo piano a garanzia della promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, mediante la definizione di linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile. Per tale finalità, l'Autorità gestisce la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici nella quale confluiscono tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive.

Entrando nel dettaglio, l'ANAC:

  • vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
  • vigila affinché sia garantita l’economicità dell’esecuzione dei contratti pubblici e accerta che dalla stessa non derivi pregiudizio per il pubblico erario;
  • segnala al Governo e al Parlamento, con apposito atto, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa di settore;
  • formula al Governo proposte in ordine a modifiche occorrenti in relazione alla normativa vigente di settore;
  • predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale sull’attività svolta evidenziando le disfunzioni riscontrate nell’esercizio delle proprie funzioni;
  • vigila sul sistema di qualificazione degli esecutori dei contratti pubblici di lavori ed esercita i correlati poteri sanzionatori;
  • vigila sul divieto di affidamento dei contratti attraverso procedure diverse rispetto a quelle ordinarie ed opera un controllo sulla corretta applicazione della specifica disciplina derogatoria prevista per i casi di somma urgenza e di protezione civile (art. 163 del codice);
  • per affidamenti di particolare interesse, svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell’attività di gestione dell’intera procedura di gara.

Come previsto all'art. 38 del Codice, all'ANAC è stato dato anche un ruolo di primaria importanza nella gestisce del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Considerati gli obblighi di aggregazione e centralizzazione delle committenze (art. 37), l'ANAC avrà il compito di gestire l'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza.

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, l’Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell’ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi.

Qualora accerti l’esistenza di irregolarità, l’Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, alle competenti Procure della Repubblica. Qualora accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla Procura generale della Corte dei conti.

Inoltre, l'Autorità:

  • collabora con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per la rilevazione di comportamenti aziendali meritevoli di valutazione al fine dell’attribuzione del “Rating di legalità” delle imprese;
  • gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici;
  • ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dalla stessa e nei confronti degli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, entro il limite minimo di euro 250,00 e il limite massimo di euro 25.000,00. Nei confronti dei soggetti che a fronte della richiesta di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell’Autorità forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri e nei confronti degli operatori economici che forniscono alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione, dati o documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione, fatta salva l’eventuale sanzione penale, l’Autorità ha il potere di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie entro il limite minimo di euro 500,00 e il limite massimo di euro 50.000,00. Con propri atti l’Autorità disciplina i procedimenti sanzionatori di sua competenza;
  • gestisce e aggiorna l’Albo Nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici (articolo 78) nonché l’elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (articolo 192).

Presso l’Autorità:

  • opera la Camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture (articolo 210);
  • è istituito nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti l’elenco dei soggetti aggregatori.

Riportiamo di seguito i principali atti che riguardano il settore dei lavori pubblici in Italia.

Direttive Europee

Direttiva 2014/23/UE - Direttiva 2014/24/UE - Direttiva 2014/25/UE

Norme nazionali

Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11
Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Tabella di concordanza
Atti dell'ANAC

© Riproduzione riservata