Manovra fiscale: detrazioni fiscali, sismabonus e classificazione sismica

È approdato alla Camera il 29 ottobre 2016 il testo del disegno di legge n. 4157 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bi...

03/11/2016

È approdato alla Camera il 29 ottobre 2016 il testo del disegno di legge n. 4157 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" che contiene, tra le altre cose, alcune misure per il rilancio dell'edilizia.

Non potevano, naturalmente, mancare le detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica, riqualificazione energetica e acquisto di mobili e credito d’imposta per le strutture ricettive, che da anni vengono prorogate di anno in anno con sommo dispiacere degli operatori di settore che vorrebbero una stabilizzazione. Le detrazioni vengono affrontate all'art. 2 in cui vengono modificate le scadenze relative alle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica previste dalla Legge 27/12/2006 n. 296 (Finanziaria per il 2007, art. 1 commi 344-347) che vengono prorogate fino al 31 dicembre 2017. Nel caso di interventi di efficienza energetica relativi alle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, le detrazioni previste del 65% vengono prorogate fino al 31 dicembre 2021.

Sempre per quanto riguarda i condomini, la manovra prevede una detrazione del 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75%, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Tali detrazioni vengono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

La manovra prevede che le condizioni per poter accedere alla detrazione del 70 e del 75% devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici che saranno controllate a campione dall'Enea. In caso di mancata veridicità dell’attestazione è prevista:

  • la decadenza dal beneficio;
  • la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.

Novità prevista dalla manovra riguarda la possibilità per i soggetti beneficiari della detrazione di optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Le modalità di attuazione di tale previsione saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della manovra.

Prorogato il sismabonus fino al 31 dicembre 2017. È previsto, inoltre, che per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, è prevista:

  • una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, nel caso di edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2);
  • qualora dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
  • ove dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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