PNCS e collaudo statico: obblighi e scadenze per la trasmissione dei dati

PNCS: il collaudatore statico deve trasmettere i dati contenuti nell’Allegato B-2 del D.M. 329/2020. Scadenze perentorie: 30 novembre 2025 o 30 giorni dall’emissione. Conclusione lavori coincidente con SAL finale.

di Redazione tecnica - 02/10/2025

Con l’introduzione dell’obbligo di trasmissione dei dati relativi agli interventi di riduzione del rischio sismico che hanno avuto accesso alle detrazioni fiscali di cui all’art. 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (PNCS) è diventato uno strumento centrale per il monitoraggio degli interventi antisismici agevolati.

Il Dipartimento Casa Italia ha fornito nuove indicazioni operative per i collaudatori statici chiamati a trasmettere i dati relativi agli interventi conclusi dopo il 1° gennaio 2024.

Ricordiamo che il quadro normativo di riferimento è definito dall’articolo 6 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 settembre 2024, che ha fissato i termini per la trasmissione dei dati, e dalle “Linee guida per la trasmissione delle informazioni al PNCS” contenute nell’Allegato 2. Il modello tecnico-operativo resta l’Allegato B-2 al Decreto del MIT 6 agosto 2020, n. 329, che il collaudatore statico utilizza per attestare la conformità dell’opera e la riduzione del rischio sismico conseguita.

Cosa deve trasmettere il collaudatore statico

Il professionista incaricato del collaudo deve trasmettere al PNCS le stesse informazioni già rese nella pratica edilizia per gli interventi agevolati, conformemente all’Allegato B-2. Non si tratta quindi di nuovi contenuti, ma di un allineamento formale al sistema nazionale, con l’obiettivo di garantire uniformità e tracciabilità dei dati relativi agli interventi antisismici.

L’invio dei dati deve rispettare termini stringenti:

  • 30 novembre 2025, per tutti gli allegati B-2 emessi entro il 1° ottobre 2025;
  • entro 30 giorni dalla data di emissione, per gli allegati B-2 emessi successivamente.

Si tratta di scadenze perentorie, che richiedono un’attenta pianificazione da parte dei professionisti, al fine di evitare omissioni o ritardi che potrebbero incidere sulla regolarità della pratica.

Quando si considerano conclusi i lavori

Ai fini del monitoraggio sul PNCS, la conclusione dei lavori coincide con l’emissione del SAL finale. È su questa data che si innesta l’obbligo di trasmissione e da cui decorrono i termini sopra richiamati. Ciò comporta la necessità di un coordinamento puntuale tra direzione lavori, progettista strutturale e collaudatore, così da assicurare coerenza tra i diversi atti (A, B-1 e B-2).

Strumenti di supporto per i professionisti

Per dubbi o difficoltà tecniche nell’inserimento dei dati, i collaudatori possono scrivere all’indirizzo dedicato info@pncs.gov.it (posta ordinaria, non PEC). Si tratta di un canale di assistenza operativa messo a disposizione dal PNCS per accompagnare i professionisti nella gestione delle pratiche.

Perché la trasmissione al PNCS è strategica

La trasmissione dei dati al PNCS non deve essere considerata un semplice adempimento burocratico. Essa consente di alimentare una banca dati nazionale sugli interventi antisismici, indispensabile per il monitoraggio della spesa pubblica e per la programmazione delle politiche di prevenzione.

Il rispetto delle scadenze e la qualità delle informazioni inserite diventano quindi parte integrante delle responsabilità tecniche del collaudatore statico, a garanzia della trasparenza e dell’affidabilità dell’intero sistema.

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