REGISTRI CARICO E SCARICO RIFIUTI: MODIFICA ART. 190 COMMA 6 DLGS 152/06

Sono pervenute da Enti ed operatori del settore, richieste di chiarimenti relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo di vidimazione e numerazione...

18/02/2008
Sono pervenute da Enti ed operatori del settore, richieste di chiarimenti relative alle modalità con cui ottemperare all’obbligo di vidimazione e numerazione dei registri di carico e scarico delle imprese che trasportano e producono rifiuti, da eseguirsi a cura della Camera di Commercio territorialmente competente, a partire dal 13 febbraio 2008.
In particolare si fa riferimento al disposto dell’art. 2, comma 24bis del D.Lgs. 4/2008, che ha modificato il comma 6 dell’art. 190 del D.Lgs. 152/06.
Questo Servizio ritiene che:
  • i registri, attualmente in uso alle aziende, purché vidimati dagli uffici amministrativi all’epoca competenti, possono continuare ad essere utilizzati fino ad effettivo esaurimento;
  • i registri, attualmente in uso alle aziende, ma non vidimati, non potranno essere più utilizzati. In questo caso, occorrerà presentare alla Camera di Commercio nuovi registri da numerare e vidimare, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 24bis del D.Lgs. 4/2008;
  • i registri, vidimati ma non in uso, non potranno essere utilizzati.
Per la numerazione e vidimazione di ogni registro, indipendentemente dal numero di pagine, dovrà essere corrisposto alla Camera di Commercio il diritto di segreteria di Euro 30,00. Non si pagano la tassa di concessione governativa e l’imposta di bollo.

a cura di www.regione.abruzzo.it
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Link Correlati

Sito ufficiale