Revisione Norme Tecniche Costruzioni (NTC): via libera dalla Conferenza Unificata

La Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che approva la revis...

27/12/2016

La Conferenza Unificata ha espresso l’intesa sullo schema di Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Graziano Delrio, che approva la revisione delle Norme tecniche per le Costruzioni. Si legge nel comunicato del Ministero che “L’intesa è stata raggiunta dopo una approfondita istruttoria tecnica fra le strutture centrali interessate, Consiglio Superiore dei Lavori pubblici, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e Dipartimento per la Protezione Civile, e le rappresentanze tecniche delle Regioni ed Enti Locali”. Lo schema delle nuove norme tecniche per le costruzioni verrà notificato alla Commissione Europea nell’ambito della prescritta procedura di informazione comunitaria.

Facendo un minimo di cronistoria ricordiamo che le attuali NTC sono quelle approvate con D.M. 14 gennaio 2008 e che le nuove sono state approvate dal Consiglio superiore del lavori pubblici nel mese di novembre 2014 e soltanto il 22 dicembre scorso dalla Conferenza unificata dopo un ulteriore passaggio al Consiglio superiore che aveva aggiornato l’articolo 2 dedicato al periodo transitorio

Le nuove norme tecniche, introducendo alcuni importanti elementi di innovazione, soprattutto per le costruzioni in zona sismica e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ed in continuità con le vigenti norme di cui al D.M. 14.01.2008 ed in piena armonizzazione con le disposizioni comunitarie di settore (Eurocodici, Regolamento UE n. 305/2011 ed altre), disciplineranno le regole per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni sul territorio Italiano.

La novità più importante delle nuove NTC è rilevabile al capitolo 8 relativo agli edifici esistenti con la novità dei casi di riparazione e di miglioramento che potranno essere utilizzati per interventi localizzati per i quali non è necessario ricalcolare l’intera struttura del manufatto dove vengono realizzati le riparazioni ed i miglioramenti. Accanto ai casi di riparazione e di miglioramento rileviamo, poi, i casi relativi alla sopraelevazione, all'ampliamento, agli interventi strutturali che modificano la costruzione e alla variazione di classe o destinazione d'uso con aumento dei carichi superiore al 10 per cento per i quali, a differenza dei primi due è obbligatorio l'adeguamento globale alla normativa antisismica.

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Le nuove norme tecniche rappresentano, poi, il principale strumento attuativo, insieme agli incentivi fiscali in atto (quale il “sismabonus”)  delle politiche di prevenzione del rischio sismico del patrimonio edilizio nazionale. In tal senso il Governo si è inoltre impegnato ad aprire un tavolo tecnico con Regioni ed Enti locali per la revisione del testo Unico dell’Edilizia di cui al DPR 380/2001, volta a favorire la sicurezza e la qualità delle opere pubbliche, delle infrastrutture e degli edifici.

Ricordiamo, per ultimo, che il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, nella seduta del 7 dicembre scorso ha apportato significative modifiche all’articolo 2 delle nuove NTC al fine di adeguarle alle norme del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il nuovo testo dell'articolo 2 rubricato “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie” è il seguente:

1. Nell 'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie dcl precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo l. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui ali 'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

In pratica, nella nuova stesura del comma 1 dell'articolo 2 viene fatto esplicito riferimento, nel caso di opere pubbliche, al nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e vengono dettate disposizioni transitorie più dettagliate per l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche fissando che per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Nel caso in cui, poi, i lavori non siano stati ancora consegnati, la possibilità di utilizzare le previgenti norme vale soltanto nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Per quanto concerne, invece, le opere private, resta tutto come nella precedente versione e le previgenti norme potranno continuare ad essere applicate nel caso in cui le opere strutturali siano in corso di esecuzione nel caso in cui sia stato già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni.

Questo nuovo passaggio al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, comporterà, ovviamente, un allungamento dei tempi per l’approvazione definitiva delle Norme tecniche delle costruzioni che devono ancora essere approvate dalla Conferenza unificata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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