Ritardi nei pagamenti per le transazioni commerciali: nuovo tasso di interesse 1/1/2017-30/6/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale ...

24/01/2017

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2017 è stato pubblicato il Comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze che determina la percentuale degli interessi legali di mora da applicare per ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, al netto della maggiorazione ivi prevista (8 punti percentuali), ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 così come modificato dal Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192.
Il saggio d'interesse per il semestre 1 gennaio - 30 giugno 2017 è stato fissato allo 0,00% e, quindi, identico a quello del semestre precedente. Sommato alla maggiorazione prevista di 8 punti, il tasso da applicare risulta pertanto dell'8,00%.
Ricordiamo che il decreto (e pertanto la disciplina sugli interessi di mora) è applicabile ai contratti stipulati successivamente all'8 agosto 2002. La successione degli interessi da tale data, considerando la maggiorazione del 7% sino al 31 dicembre 2012 e la maggiorazione dell'8% a partire dall'1 gennaio 2013, è la seguente:

 

Periodo

Tasso

G.U.R.I.

08.08.2002 - 31.12.2002

10,35%

n. 33 del 10.02.2003

01.01.2003 - 30.06.2003

9.85%

n. 33 del 10.02.2003

01.07.2003 - 31.12.2003

9,10%

n. 160 del 12.07.2003

01.01.2004 - 30.06.2004

9,02%

n. 11 del 15.01.2004

01.07.2004 - 31.12.2004

9,01%

n. 159 dello 09.07.2004

01.01.2005 - 30.06.2005

9,09%

n. 5 dello 08.01.2005

01.07.2005 - 31.12.2005

9.05%

n. 175 del 29.07.2005

01.01.2006 - 30.06.2006

9,25%

n. 10 del 13.01.2006

01.07.2006 - 31.12.2006

9,83%

n. 158 del 10.07.2006

01.01.2007 - 30.06.2007

10,58%

n. 29 dello 05.02.2007

01.07.2007 - 31.12.2007

11,07%

n. 175 del 30.07.2007

01.01.2008 - 30.06.2008

11,20%

n. 35 dell'11.02.2008

01.07.2008 - 31.12.2008

11,10%

n. 169 del 21.07.2008

01.01.2009 - 30.06.2009

9,50%

n. 26 dello 02.02.2009

01.07.2009 - 31.12.2009

8,00%

n. 199 del 28.08.2009

01.01.2010 - 30.06.2010

8,00%

n. 40 del 18.02.2010

01.07.2010 - 31.12.2010

8,00%

n. 190 del 16.08.2010

01.01.2011 - 30.06.2011

8,00%

n. 31 dello 08.02.2011

01.07.2011 - 31.12.2011

8,25%

n. 165 del 18.07.2011

01.01.2012 - 30.06.2012

8,00%

n. 22 del 27.01.2012

01.07.2012 - 31.12.2012

8,00%

n. 162 del 13.07.2012

01.01.2013 - 30.06.2013

8,75%

n. 14 del 17.01.2013

01.07.2013 - 31.12.2013

8,50%

n. 166 del 17.07.2013

01.01.2014 - 30.06.2014

8,25%

n. 51 del 03.03.2014

01.07.2014 - 31.12.2014

8,15%

n. 167 del 21.07.2014

01.01.2015-30.06.2015

8,05%

n. 12 del 10.01.2015

01.07.2015-31.12.2015

8,05%

n. 168 del 22.07.2015

01.01.2016-30.06.2016

8,05%

n. 19 del 25.01.2016

01.07.2016-31.12.2016

8,00%

n. 178 dello 01.08.2016

01.01.2017-30.06.2017

8,00%

n. 18 del 23.01.2017

 

Nel D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. n. 192/2012 è prevista, all'articolo 4 la decorrenza automatica degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento e la tutela del credito con un saggio di interessi uniforme per l'UE e viene definito il diritto al risarcimento dei costi per il recupero delle somme.
Sono oggetto della normativa: "le transazioni commerciali" e per tali si intendono "i contratti, comunque nominati, tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo" (art.2,lett.a). E' precisato che non ci si riferisce ad ogni reciproco rapporto oggetto delle transazioni commerciali, ma soltanto ad "ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale" (art.1, co.1).
In riferimento, poi, alla decorrenza degli interessi moratori è stabilito che gli stessi decorrono automaticamente; è inoltre stabilito, in mancanza di termine di pagamento, quello legale di 30 giorni senza che sia necessaria la costituzione in mora. E' stabilito che decorrono: "dalla data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente (art.4.2, lett.a); dalla data di ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi" a seconda che non sia certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente o quando essa è anteriore a quella del ricevimento delle merci o di prestazione del servizio (lett.b e c); dalla data di verifica della merce o del servizio prevista nel contratto o per legge, quando la fattura o la richiesta equivalente siano state inviate al debitore in epoca anteriore alla verifica (lett.d).
Il D.lgs. n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2012 è applicabile, anche, ai lavori pubblici. Tale applicabilità è confermata dall’articolo 24, commi 1 e 2 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (cosiddetta “Legge europea 2013 bis”) con cui vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi per l'applicazione della direttiva di disciplina dei ritardi nei pagamenti tra privati e fra le pubbliche amministrazioni e i privati.
Per quanto concerne il ritardo dei pagamenti, con i commi 1 e 2 dell'articolo 24 della citata legge n. 161/2014, viene espressamente detto che anche nell'ambito delle transazioni commerciali relative ai lavori pubblici devono essere applicate le norme relative alle transazioni commerciali contenute nel decreto legislativo 231/2002, così come modificato dal decreto legislativo 192/2012 che ha recepito la direttiva 2011/7/UE.
Con le nuove disposizioni introdotte dal disegno di legge europea 2013-bis, viene precisato che le norme sulle transazioni commerciali di cui al D.lgs. n. 192/2012 si applicano anche ai lavori pubblici e che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi rispettivamente da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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