Servizi di architettura e di ingegneria: Consultazione sulla revisione delle linee guida

L’Autorità nazionale anticorruzione, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie professionali operanti nel settore, ha proceduto a...

21/07/2014
L’Autorità nazionale anticorruzione, avvalendosi del tavolo tecnico costituito con le principali categorie professionali operanti nel settore, ha proceduto alla revisione ed all’aggiornamento delle linee guida in materia di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura.
Il documento contiene, di fatto, la revisione ed aggiornamento della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5 recante “Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura all’ingegneriae della deliberazione del 3 maggio 2012, n. 49 recante “Quesiti in merito ai servizi di architettura ed ingegneria a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27”.

Il documento posto in consultazione contiene i seguenti 10 paragrafi
  • 1. Inquadramento generale
  • 2. Gli affidamenti di importo inferiore a centomila euro
  • 3. Affidamento dei concorsi di progettazione e di idee
  • 4. I requisiti di partecipazione alla gara
  • 5. Classi, categorie e tariffe professionali
  • 6. Le forme di partecipazione alla gara
  • 7. I criteri di aggiudicazione
  • 8. Indicazioni sulle modalità di applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
  • 9. La valutazione di anomalia delle offerte
  • 10. La verifica e validazione della progettazione

Il documento affronta le principali questioni connesse all’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ponendo particolare attenzione agli strumenti volti a premiare la qualità della progettazione, ad evitare il fenomeno dei ribassi eccessivi e a favorire l’apertura del mercato ai giovani professionisti.
Le linee guida sono accompagnate dalla Relazione AIR (Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione) nella quale è contenuta l’analisi di alcune proposte formulate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico nonché di talune norme del Regolamento di cui al DPR n. 207/2010 relative ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure di gara.
Nell’ambito del tavolo tecnico sono state formulate una serie di ipotesi e proposte concernenti l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura che meritano alcuni approfondimenti. Più in particolare, le osservazioni che non hanno trovato accoglimento e proposte fanno riferimento:
  • alla possibilità di disporre l’esclusione automatica delle offerte anomale anche per gli appalti di importo superiore 100.000 euro;
  • alla possibilità di presentare offerte in rialzo rispetto alla base d’asta, secondo il meccanismo del “minimo rialzo”;
  • alla sospensione per 5 anni dell’internalizzazione dei servizi (ovvero obbligo di esternalizzazione degli stessi) in relazione a quanto previsto dall’art. 90 del Regolamento;
  • alla modifica dell’articolo 263 relativamente ai requisiti di partecipazione alle gare;
  • alla necessità di applicare l’art. 266 del Regolamento che impone alle stazioni appaltanti di fissare nel bando di gara un limite al ribasso sul prezzo.

Per quanto l’esternalizzazione dei servizi nel documento viene precisato che non è possibile rendere una interpretazione della norma volta ad una maggiore apertura degli affidamenti verso il mercato dei liberi professionisti anche in riferimento al particolare momento di crisi economica che, peraltro, si riverbera pure nei confronti della disponibilità di risorse da parte delle amministrazioni pubbliche.
Viene, perlatro, richiamato il consolidato orientamento della Corte dei conti, per il quale “la facoltà di ricorrere ad altrui collaborazioni va collocata nel contesto normativo ordinamentale e deve conformarsi ai criteri di efficacia ed economicità dell’azione amministrativa il cui rispetto è incompatibile con incarichi ad estranei, ingiustificati e/o inutili e/o superflui: e ciò, anche nei casi in cui il conferimento dell’incarico stesso sia formalmente legittimo”.

Relativamente al problema dei requisiiti di partecipazione contenuti nell’articolo 263 del Regolamento, l’Autorità precisa che la disposizione regolamentare va coordinata con gli artt. 41 e 42 del Codice, i quali, in relazione agli appalti di servizi e di forniture, disciplinano le modalità di dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi da parte dei concorrenti.
Tali disposizioni riconoscono alla stazione appaltante ampia discrezionalità in ordine all’individuazione dei requisiti di partecipazione attestanti l’affidabilità professionale dei concorrenti. Tale discrezionalità, tuttavia, incontra il limite del rispetto dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza rispetto all’oggetto della gara, all’importo dello stesso, alle caratteristiche della prestazione oggetto d’affidamento.
In sostanza, è necessario che la discrezionalità della stazione appaltante nella fissazione dei requisiti sia esercitata in modo tale da non restringere in modo ingiustificato la platea dei potenziali concorrenti o di realizzare effetti discriminatori tra gli stessi.

Ricordo che nel corso del convegno dell’8 maggio scorso dal titolo “Aprire il Mercato dei Lavori Pubblici: le proposte della Rete delle Professioni Tecniche” il Vicepresidente del CNAPPC Rino La Mendola, aveva chiesto al Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di lavori, servizi e fornitire Sergio Santoro un provvedimento che certificasse l'inapplicabilità dell'articolo 263 del Regolamento in quanto, a suo dire, il testo dello stesso configgerebbe con il comma 2 dell'articolo 41 del codice, così come modificato dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha inserito alla fine del citato comma la frase "Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale".
Avevo, dunque, ragione nell’affermare che nel caso dell'articolo 263, differentemente da quanto affermato dal Vicepresidente La Mendola, la norma secondaria (appunto art. 263 del Regolamento) non è in conflitto con la norma primaria (artt. 41 e 42 del Codice dei contratti) ma potrebbe diventare illegittima soltanto quando viene inserita senza alcuna motivazione ed, in questi casi, l'unica soluzione, in atto, possibile è quella di impugnare l'eventuale bando che non spieghi le motivazioni per cui vengono utilizzati determinati limiti connessi al fatturato aziendale e di proporre, oggi, all'Autorità nazionale anticorruzione una "Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163 del 2006".

Concludo ricordando che i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 15 settembre 2014, ore 18.00, mediante la compilazione dell’apposito modulo formato .pdf che, unitamente agli estremi identificativi del mittente, consente l’inserimento di un testo libero fino a 15.000 battute. I contributi pervenuti saranno pubblicati sul sito web dell’Autorità, in forma non anonima, salvo che vengano evidenziate motivate esigenze di riservatezza.

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