Superbonus 110% e Decreto anti-frode: clamoroso errore del Fisco

L’Agenzia delle Entrate commette un macroscopico errore nella pubblicazione delle nuove FAQ sul superbonus 110% a seguito del Decreto anti frode

di Gianluca Oreto - 24/11/2021

A conferma di quanto la materia superbonus 110% sia particolarmente complessa, ci pensa nuovamente l’Agenzia delle Entrate nelle nuove FAQ pubblicate a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 157/2021 (Decreto anti-frode).

Superbonus 110% e Decreto anti-frode: le nuove FAQ dell’Agenzia delle Entrate

A distanza di pochi giorni dall’entrata in vigore del Decreto antifrode, dopo un primo aggiornamento record della piattaforma per la cessione dei crediti (a cui ne seguirà un altro entro il 28 novembre 2021), l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato 23 nuove FAQ sul superbonus. Una pubblicazione velocissima, forse anche troppo considerato il macroscopico errore commesso alla FAQ n. 6 sulla fruizione del superbonus 110% per un intervento realizzato su un edificio composto da più unità immobiliari possedute da più persone fisiche in comproprietà.

Entrando nel dettaglio la domanda chiede:

Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

A questa l’Agenzia delle Entrate risponde (incredibilmente e giusto per non creare nuovi dubbi e confusione tra contribuenti, professionisti e imprese):

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle  sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.

Superbonus 110% e Decreto anti-frode: l'errore dell’Agenzia delle Entrate

Sostanzialmente l’Agenzia delle Entrate commette un clamoroso errore dimenticando completamente la modifica all’art. 119, comma 9, lettera a) del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) apportata dall’art. 1, comma 66, lettera n) della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che ha inserito tra i beneficiari del superbonus 110%, oltre che i condomini, anche le “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alla sua circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, dimentica completamente che l’art. 119 del Decreto Rilancio è già stato modificato:

Superbonus 110% e Decreto anti-frode: la risposta di LavoriPubblici.it alla FAQ dell’Agenzia delle Entrate

Volendo rispondere alla FAQ n. 6 dell’Agenzia delle Entrate, si sarebbe dovuto prima chiarire di quante unità immobiliari era composto l’edificio posseduto in comproprietà tra più persone fisiche. Se il numero fosse stato da 2 a 4, allora il contribuente avrebbe potuto accedere al superbonus come soggetto beneficiario di cui all’art. 119, comma 9, lettera a) citata. Altrimenti, per unità immobiliari da 5 in su, non avrebbe avuto altra possibilità se non quella di alienare un’unità immobiliare costituendo un condominio di fatto.

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