Superbonus 110%: la III edizione delle FAQ sulle detrazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio

Superbonus 110%: dal Sottosegretario Villarosa la III edizione delle FAQ sulle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio

di Redazione tecnica - 06/12/2020

ADEMPIMENTI NECESSARI

Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al D. Lgs. 11/2010 e al D. Lgs. 385/1993 a prestare servizi di pagamento - applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del D.L. 78/ 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Ecobonus

ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. Circolare n. 24/E/2020, pag. 41).

Quali sono gli adempimenti necessari ai fini del Superbonus?

È necessario effettuare gli adempimenti ordinariamente previsti per Ecobonus, Sismabonus e per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Inoltre, è necessario acquisire:

  • il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto;
  • l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonchè della congruità delle spese sostenute, ai fini della detrazione, nonché dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.

Il visto di conformità deve essere sempre apposto?

No. Il visto di conformità deve essere apposto se il contribuente opta per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura. Se il contribuente sceglie invece la fruizione diretta in dichiarazione della detrazione del 110% non sarà necessario il visto di conformità.

Si precisa, infine, che il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti indicati dall’articolo 35 del D. Lgs. 241/1997, cioè da coloro che sono incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.

Cosa succede se un’asseverazione è rilasciata da un soggetto non titolato a farlo?

Il rilascio di una asseverazione da parte di un soggetto abilitato a farlo impedisce di accedere alla agevolazione Superbonus 110%.

Per i lavori sulle parti comuni degli edifici, è necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari e i relativi accertamenti dello sportello unico siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi o alle singole unità immobiliari?

Per i lavori sulle parti comuni degli edifici, è necessario che le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, e i relativi accertamenti dello sportello unico, siano riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi, e non alle singole unità immobiliari. Lo prevede il comma 13 ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio, introdotto in sede di conversione del Decreto Agosto.

Era infatti irragionevole che un caso di irregolarità su una singola unità abitativa potesse bloccare i lavori su tutte le parti comuni, impedendo agli altri condòmini di poter godere del Superbonus 110%. Questa misura stabilisce quindi che difformità urbanistiche e catastali su singole unità abitative non mettono a repentaglio la possibilità di godere della detrazione sulle spese per i lavori sulle parti comuni di edifici plurifamiliari.

Il tecnico che redige l’asseverazione deve allegare il computo metrico?

Sì, deve allegare il computo metrico. Sul punto si veda il Decreto Requisiti tecnici, articolo 8 e allegato A par. 13.

Nel caso di realizzazione di un progetto di riqualificazione energetica composto dall’intervento trainante di isolamento termico della superficie disperdente e da quello trainato di sostituzione degli infissi, per il rilascio dell’asseverazione a quali prezzi si deve fare riferimento? A quelli di cui al punto 13.1 dell’allegato A del cosiddetto DM Requisiti Ecobonus o a quelli di cui all’allegato I del medesimo decreto?

I prezzi a cui riferirsi per l’asseverazione necessaria per l’accesso al Superbonus sono quelli previsti dal punto 13.1 dell’Allegato A del Dm 6 agosto 2020 (cd. Decreto Requisiti Ecobonus). I prezzi di cui all’Allegato I del medesimo decreto sono invece da utilizzarsi per tutti gli interventi indicati nell’Allegato A, quando l’asseverazione può essere sostituita dalla dichiarazione del fornitore o dell’installatore.

Si chiede conferma del principio secondo cui non è richiesta la terzietà tra chi progetta fa direzione lavori e chi assevera. Tale principio è evidente per quanto riguarda la parte strutturale, ma non è altrettanto dichiarato per la parte energetica.

Sia l’articolo 119 del Decreto Rilancio sia i decreti attuativi non prevedono specifiche limitazioni in tal senso.

Nel caso di interventi in edilizia libera che pertanto non prevedono la presentazione da parte di un tecnico di una CILA o SCIA, chi deve dimostrare e con quale modalità la regolarità dell’immobile?

Si ritiene che se gli interventi per cui si richiede l’agevolazione fiscale rientrano nell’edilizia libera, sia sufficiente un’autocertificazione attestante la data di inizio dei lavori e il possesso dei requisiti che danno diritto alla detrazione. Per capire quale procedura edilizia è necessario seguire o quale titolo abilitativo è richiesto, si deve consultare la Tabella A, Sezione II – Edilizia, allegata al cosiddetto Decreto Scia (D. Lgs. 222/2016).

Per redigere la parcella professionale a quale legge deve fare riferimento il professionista?

Occorre tenere conto dei valori massimi di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016.

È necessario redigere l’APE per usufruire del Superbonus?

Sì, per l’accesso al Superbonus è necessario predisporre l’Attestato di Prestazione Energetica ante e post intervento per ciascuna delle unità immobiliari coinvolte, così da dimostrare il possesso dei requisiti, tra cui il doppio salto di classe energetica o il raggiungimento della classe A4 nel caso in cui la classe ante-intervento fosse la A3. Nel caso in cui l’incentivo venga richiesto per interi fabbricati, ai sensi del punto 12 dell’Allegato A al Decreto Requisiti Ecobonus, occorre predisporre il cosiddetto “APE convenzionale”, così da permettere il calcolo degli indicatori e della classe energetica dell’intero edificio.

Quali sono le spese ammesse nel caso di demolizione e ricostruzione con ampliamento? Come deve essere redatto l’APE post operam?

Dalle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 occorre scorporare le spese derivanti all’ampliamento. L’APE post operam deve essere redatto considerando l’edificio nella sua configurazione finale (si veda la FAQ n. 7 di ENEA).

Esiste una convenzione da parte degli Ordini Professionali con un "ente intermediario" per la verifica della completezza della documentazione tecnica necessaria e la relativa trasmissione all’ENEA?

Gli Ordini e Collegi professionali di Architetti, Ingegneri, Geometri, Periti Industriali e Commercialisti di diverse città, spesso in accordo con il Comune della città, stanno attivando uno sportello informativo gratuito, rivolto ai cittadini, per chiarimenti in merito alle opportunità del Superbonus 110% per la riqualificazione degli edifici.

Si ricorda inoltre che per quanto riguarda gli adempimenti tributari sono sempre disponibili i CAF, centri di assistenza fiscale.

Che tipo di polizza assicurativa devono avere i tecnici abilitati al rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni?

Ai fini del rilascio delle attestazioni ed asseverazioni, i tecnici abilitati sono tenuti alla stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

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