Terre e rocce da scavo: Circolare del Ministero con chiarimenti

Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali, con alcuni chiarimenti contenuti nell...

25/03/2015
Il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per le valutazioni ambientali, con alcuni chiarimenti contenuti nella nota prot. 0014640 del 16 maggio 2014 in risposta ad un quesito posto da alcuni operatori privati sull’applicazione dell’allegato 6 del decreto n. 161/2012 , ha precisato che per trasportare i materiali da scavo, gestiti come sottoprodotti ai sensi del Dcitato decreto, è sufficiente inviare una sola comunicazione cumulativa al giorno contenente “un cronoprogramma complessivo dei trasporti programmati per la giornata”.

Il decreto ministeriale n. 161 del 2012, applicabile solo ai materiali da scavo provenienti da attività od opere soggette a VIA o ad AIA, stabilisce, infatti, una procedura molto complessa per quanto riguarda il trasporto in base alla quale, prima di ogni trasporto e per ogni singolo veicolo/viaggio, dovrebbe essere inviata all’autorità competente una comunicazione contenente numerose informazioni (es. generalità del produttore, del trasportatore e del destinatario, indicazione del luogo di produzione, luogo di destinazione, della targa veicolo utilizzato, data e ora del carico, quantità e tipologia del materiale trasportato etc.).
Nel caso, quindi, di materiali da scavo , gestiti come sottoprodotti, non si applica una procedura che sin da subito è apparsa eccessivamente complessa e di difficile applicazione, che nella pratica poteva comportare l’invio di innumerevoli comunicazioni praticamente uguali e contestuali, relative peraltro a materiali che non sono rifiuti, in quanto gestiti come sottoprodotti.

A cura di gabriele Bivona
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