Terzo condono edilizio: il Consiglio di Stato sui limiti applicativi del D.L. n. 269/2003

Il Consiglio di Stato chiarisce i limiti di applicabilità del condono edilizio previsto dal decreto-legge n. 269/2003 convertito dalla Legge n. 326/2003

di Redazione tecnica - 11/05/2021

In Italia sono state "offerte" diverse possibilità di sanare degli abusi edilizi con alcune leggi speciali a tempo. Stiamo parlando dei condoni edilizi previsti con le leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003. Leggi che a determinate condizioni hanno concesso la sanatoria edilizia di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo.

Terzo condono edilizio: nuovo intervento del Consiglio di Stato

Ma delle istanze di condono edilizio, molte sono ancora nei cassetti delle pubbliche amministrazioni, altre sono in attesa di giudizio da parte della giurisprudenza. Uno dei casi recentemente affrontati e risolti dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3342/2021) riguarda il ricorso presentato per la riforma di una decisione di primo grado che aveva confermato l'operato del Comune che aveva rigettato la sua istanza di sanatoria edilizia presentata ai sensi della Legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio), avente ad oggetto una nuova costruzione destinata ad attività commerciale su un terreno di sua proprietà.

Terzo condono edilizio: cosa prevede la norma

Per rispondere alla richiesta dell'istante, il Consiglio di Stato ha rispolverato l'art. 32, comma 25 della Legge n. 326/2003 che prevede: "Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000 metri cubi".

Terzo condono edilizio: il requisito di residenzialità

Come si legge nella disposizione, uno dei requisiti richiesti dalla norma è quello che la costruzione deve avere natura residenziale.

Come confermato dal Consiglio di Stato, la disposizione di cui all'art. 32, comma 25 della Legge n. 326/2003 dispone che il condono edilizio si applica unicamente in presenza di nuove costruzioni che abbiano destinazione residenziale. È, quindi, esclusa la possibilità di estendere questa misura alle nuove costruzioni non residenziali, come quella a carattere commerciale pacificamente realizzata dall’appellante.

Va, infatti, esclusa qualsiasi interpretazione di tipo estensivo. L’appellante ha lamentato la violazione della circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 2699/05, che avrebbe affermato la condonabilità, ai sensi del citato art. 32, comma 25, delle nuove costruzioni con destinazione d’uso non residenziale, anche oltre i limiti volumetrici previsti per i manufatti residenziali.

Sul punto, però, confermato che le circolari non sono fonti del diritto e non vincolato gli organi giurisdizionali. Esse possono avere rilievo soltanto nel concreto accertamento del vizio dell’eccesso di potere, che nel caso di specie è del tutto irrilevante, essendo il provvedimento amministrativo di rigetto totalmente conforme al quadro ordinamentale.

Sul tema la giurisprudenza ha reiteratamente e univocamente sottolineato che le circolari ministeriali non costituiscono fonte di diritti ed obblighi, non discendendo da esse alcun vincolo neanche per la stessa amministrazione che le ha emanate.

In definitiva, posto che «le circolari non hanno carattere vincolante per l’interprete, fungendo da mero indirizzo per le amministrazioni chiamate ad applicare la normativa primaria», il palese contrasto della circolare richiamata dall’appellante e la chiara lettera della legge (il cui ambito di applicazione è stato vagliato nel precedente paragrafo) non può che comportare l’irrilevanza della prima ai fini del decisum giurisdizionale.

Il ricorso è stato pertanto respinto e le decisioni del TAR e del Comune confermate.

© Riproduzione riservata