Verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici ricadenti nelle zone 1 e 2: assegnati oltre 105 milioni di euro

Sono oltre 105 milioni di euro le risorse accertate e non utilizzate dagli enti locali, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della s...

02/01/2018

Sono oltre 105 milioni di euro le risorse accertate e non utilizzate dagli enti locali, a seguito del completamento dell'intervento finanziato ovvero della sua mancata realizzazione, destinate al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici ricadenti nelle zone 1 e 2.

Come previsto dall'art. 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2017 il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 agosto 2017 recante "Accertamento economie per finanziamento indagini in vulnerabilità sismica".

In particolare, all'esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 13 luglio 2015, n. 107, d'intesa con Cassa depositi e prestiti S.p.a., è stata disposta la revoca delle risorse non utilizzate dagli enti locali di cui all'allegato elenco (Allegato A) al decreto 08/08/2017. Le risorse accertate sono pari complessivamente ad € 105.112.190,27 e sono destinate:

  • al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici ricadenti nelle zone 1 e 2, con riserva del 20% in favore degli enti locali che si trovano nelle quattro regioni interessate dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017;
  • al finanziamento delle progettazioni resesi necessarie a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica già disponibili a seguito della procedura ad evidenza pubblica per l'individuazione degli enti locali beneficiari del finanziamento per le indagini di vulnerabilità sismica e della eventuale progettazione.

I relativi progetti e interventi che risultano necessari all'esito delle verifiche di vulnerabilità sismica possono essere inseriti nella programmazione triennale nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e possono essere finanziati prioritariamente con le risorse annualmente disponibili della programmazione triennale ovvero con altre risorse che si rendano disponibili.

I criteri di selezione delle verifiche di vulnerabilità e delle progettazioni da finanziare sono definiti previa condivisione con il Dipartimento della Protezione Civile e con il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri "Casa Italia". I pagamenti a valere sulle risorse accertate relativi alle verifiche e alle progettazioni sono effettuati direttamente da Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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