Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio
Il TAR Lazio (sentenza n. 12426/2025) ribadisce la natura vincolata dell’ordine di demolizione, l’inapplicabilità del “Salva Casa” senza regolamenti regionali e la responsabilità del proprietario attuale, anche se non autore dell’abuso.
I principi espressi dalla sentenza
Il TAR ha chiarito, con un’analisi approfondita, che le difese del ricorrente non trovano fondamento giuridico. L’ordinanza, infatti, non era affatto generica: conteneva la descrizione puntuale delle violazioni con riferimento a dimensioni, caratteristiche tecniche e distanze dai confini. Anche sul piano procedimentale, il Comune aveva rispettato quanto richiesto dalla Legge n. 241/1990, garantendo al privato il diritto di difesa mediante la comunicazione di avvio del procedimento.
Nel merito, i giudici hanno ricordato che l’ingiunzione di demolizione costituisce un atto vincolato ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, privo di margini di discrezionalità e non subordinato a valutazioni di interesse pubblico. La successiva acquisizione gratuita al patrimonio comunale, in caso di inottemperanza, rappresenta una conseguenza automatica della norma e non una misura discrezionale.
Quanto alle opere contestate, non si tratta di mere sistemazioni esterne o di pertinenze urbanisticamente irrilevanti: magazzini, gazebo e piscina hanno consistenza materiale e volumetria tali da incidere sull’assetto urbanistico, configurando veri e propri abusi edilizi.
È stata inoltre ribadita l’irrilevanza della successione degli abusi: il proprietario attuale risponde sempre dell’adempimento dell’ordine di ripristino, a prescindere dall’autore materiale delle opere. Infine, l’assenza di vincoli paesaggistici non elimina l’obbligo di rispettare la disciplina edilizia ordinaria.
Documenti Allegati
Sentenza TAR Lazio 23 giugno 2025, n. 12426IL NOTIZIOMETRO