Abusi edilizi, sanzioni e Salva Casa: importante sentenza del TAR Lazio

Il TAR Lazio (sentenza n. 12426/2025) ribadisce la natura vincolata dell’ordine di demolizione, l’inapplicabilità del “Salva Casa” senza regolamenti regionali e la responsabilità del proprietario attuale, anche se non autore dell’abuso.

di Redazione tecnica - 06/10/2025

Analisi tecnica

Da un punto di vista tecnico, la sentenza offre alcune riflessioni importanti per chi opera in materia edilizia. Innanzitutto, emerge chiaramente la natura vincolata dell’ordine di demolizione. L’amministrazione non ha la facoltà di valutarne l’opportunità, ma deve necessariamente disporlo in presenza di abuso. Di conseguenza, argomenti basati sulla sproporzione della misura o sull’assenza di interesse pubblico non hanno alcun rilievo.

In secondo luogo, viene chiarito che la categoria della pertinenza urbanistica è residuale e limitata: riguarda solo opere di modesta entità, precarie e prive di impatto autonomo sul territorio. Una piscina, un magazzino o una tettoia di consistenti dimensioni non possono rientrare in tale nozione, anche se legate funzionalmente a un’abitazione principale.

Altro passaggio significativo riguarda la responsabilità del proprietario. Chiunque sia oggi titolare dell’immobile è tenuto a ottemperare all’ordine demolitorio, a prescindere da chi abbia realizzato le opere. Si tratta di un principio che assume rilievo concreto nelle compravendite immobiliari e nella verifica dello stato legittimo, che rimane elemento imprescindibile in ogni operazione edilizia.

Infine, va sottolineato l’approccio restrittivo rispetto al “Salva Casa”. La sentenza conferma che non si tratta di una norma a efficacia diretta e immediata, ma di una disciplina che necessita di atti regionali di attuazione. E, comunque, non è idonea a paralizzare provvedimenti già adottati sotto la precedente normativa.

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