Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?
La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori
Quando viene accertato un abuso edilizio, è davvero decisiva l’assenza della nomina formale del direttore dei lavori? Il progettista può limitarsi a richiamare il proprio ruolo cartolare per sottrarsi a ogni responsabilità? E soprattutto: quanto pesa la condotta concreta del tecnico, quando emerge una piena consapevolezza delle opere abusive?
Sono questioni ricorrenti nella pratica professionale, che la giurisprudenza penale è chiamata a chiarire con sempre maggiore precisione.
Abusi edilizi e sanzioni penali: la Cassazione sulle responsabilità del progettista
A queste domande ha risposto la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 40972 del 19 dicembre 2025, ci consente di soffermarci su uno degli snodi più delicati dell’edilizia: le responsabilità del progettista e del direttore dei lavori in presenza di abusi edilizi accertati.
Il caso esaminato presenta un elemento centrale: il direttore dei lavori non era stato formalmente nominato, ma il progettista aveva agito nella piena consapevolezza degli abusi realizzati dai titolari dell’immobile. Una consapevolezza che non restava astratta, ma si traduceva in una partecipazione concreta: presenza sul luogo al momento del sopralluogo, sottoscrizione del verbale di contestazione delle violazioni e accettazione dell’incarico di custode dei beni sottoposti a sequestro.
Un quadro che ha spinto la Suprema Corte a guardare oltre il dato formale dell’assenza di nomina.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 19 dicembre 2025, n. 40942IL NOTIZIOMETRO