Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?
La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori
Quadro normativo di riferimento
Il riferimento centrale è l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina la responsabilità del titolare del titolo edilizio, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, estendendo – per gli interventi subordinati a SCIA – specifici obblighi anche al progettista.
La norma delinea un sistema chiaro:
- la responsabilità per la conformità urbanistica ed edilizia grava su più soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera;
- l’esonero di responsabilità del direttore dei lavori non è automatico, ma subordinato a una condotta attiva: contestazione delle violazioni, comunicazione all’amministrazione e, nei casi di totale difformità o variazioni essenziali, rinuncia all’incarico.
In questo assetto, il diritto penale edilizio non si arresta alla verifica dell’esistenza di un incarico formale, ma indaga il contributo causale e la condotta effettiva del professionista.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 19 dicembre 2025, n. 40942IL NOTIZIOMETRO