Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?

La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Principi affermati dalla Cassazione

Con la sentenza n. 40972/2025, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso frainteso nella pratica: la responsabilità del tecnico non dipende solo dalla nomina, ma dal ruolo sostanzialmente svolto.

Secondo la Corte:

  • l’assenza di una formale investitura come direttore dei lavori non esclude di per sé la responsabilità penale;
  • assume rilievo decisivo la consapevolezza dell’abuso edilizio e la partecipazione, anche solo tollerante, alla sua realizzazione;
  • il progettista può rispondere penalmente quando il suo comportamento dimostra un coinvolgimento attivo o qualificato nella vicenda edilizia.

Il baricentro dell’analisi si sposta, quindi, dal piano formale a quello sostanziale.

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