Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?
La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori
Principi affermati dalla Cassazione
Con la sentenza n. 40972/2025, la Cassazione ribadisce un principio ormai consolidato ma spesso frainteso nella pratica: la responsabilità del tecnico non dipende solo dalla nomina, ma dal ruolo sostanzialmente svolto.
Secondo la Corte:
- l’assenza di una formale investitura come direttore dei lavori non esclude di per sé la responsabilità penale;
- assume rilievo decisivo la consapevolezza dell’abuso edilizio e la partecipazione, anche solo tollerante, alla sua realizzazione;
- il progettista può rispondere penalmente quando il suo comportamento dimostra un coinvolgimento attivo o qualificato nella vicenda edilizia.
Il baricentro dell’analisi si sposta, quindi, dal piano formale a quello sostanziale.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 19 dicembre 2025, n. 40942IL NOTIZIOMETRO