Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?
La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori
Analisi tecnica della sentenza
Nel caso concreto, la Corte ha ricostruito in modo puntuale la condotta del professionista, valorizzando una serie di elementi che, considerati nel loro insieme, hanno escluso qualsiasi ipotesi di estraneità.
La presenza in cantiere al momento del controllo, la sottoscrizione del verbale di accertamento e l’accettazione della custodia giudiziaria dei beni sequestrati sono stati letti come indicatori inequivoci di un ruolo attivo e consapevole.
È proprio su questo piano che la sentenza assume particolare rilievo operativo. La Cassazione chiarisce che non è possibile rifugiarsi dietro l’assenza della nomina a direttore dei lavori quando la condotta concreta dimostra un coinvolgimento sostanziale nella gestione dell’intervento. In tali casi, il progettista finisce per assumere, nei fatti, una posizione assimilabile a quella del direttore dei lavori, con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano penale.
Il messaggio è netto: la distinzione tra progettazione e direzione dei lavori non è solo contrattuale, ma si costruisce attraverso i comportamenti tenuti sul campo, soprattutto in presenza di opere abusive.
Documenti Allegati
Sentenza Corte di Cassazione 19 dicembre 2025, n. 40942IL NOTIZIOMETRO