Abusi edilizi e sanzioni penali: il progettista può essere responsabile?

La Cassazione (sentenza n. 40942/2025) chiarisce quando la condotta del tecnico fa scattare la responsabilità anche senza nomina del direttore dei lavori

di Redazione tecnica - 09/01/2026

Conclusioni operative

La decisione della Cassazione – responsabilità confermata nonostante l’assenza di una nomina formale a direttore dei lavori – offre indicazioni operative molto chiare sul tema delle responsabilità dei tecnici.

In primo luogo, la sentenza ribadisce che la responsabilità non coincide con il perimetro dell’incarico scritto. Il progettista che, pur senza una formale investitura, assume un ruolo attivo e consapevole nella fase esecutiva, può essere chiamato a rispondere degli abusi come direttore dei lavori di fatto.

Un secondo profilo decisivo riguarda la consapevolezza dell’abuso edilizio. Sapere che le opere sono illegittime e continuare a frequentare il cantiere, sottoscrivere atti o accettare incarichi connessi all’intervento significa esporsi direttamente alla responsabilità penale. In questo quadro, anche inerzia e tolleranza assumono rilievo giuridico.

La pronuncia richiama poi, in linea con l’art. 29 del d.P.R. n. 380/2001, un principio spesso sottovalutato: l’esonero da responsabilità non è mai presunto, ma richiede comportamenti chiari, coerenti e tempestivi. Contestare le violazioni, prendere le distanze dall’intervento e, se necessario, interrompere il rapporto professionale non è una scelta di opportunità, ma una vera e propria misura di tutela.

In definitiva, la Cassazione ricorda che la responsabilità del progettista e del direttore dei lavori si gioca sul piano dei fatti, non delle qualifiche formali. Per i professionisti, questo significa una sola cosa: ogni comportamento sul campo deve essere valutato anche per le sue conseguenze penali, soprattutto quando l’intervento presenta profili di evidente illegittimità.

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