Nel caso in cui un’Amministrazione accerti un abuso edilizio, è corretto ritenere automaticamente responsabile anche il direttore dei lavori che si è limitato a dare attuazione a un progetto redatto da altri? Può la qualifica di “responsabile dell’abuso”, richiamata dall’art. 31 del d.P.R. 380/2001, essere estesa indistintamente a tutte le figure tecniche coinvolte nell’intervento?
Sono dubbi che incidono direttamente sull’esercizio della professione tecnica, in particolare nei casi in cui progettazione architettonica e direzione strutturale sono affidate a soggetti diversi.
Su questo terreno è intervenuto il TAR Abruzzo, sez. L’Aquila, con la sentenza del 23 gennaio 2026, n. 42, che ha affrontato in modo esplicito il tema della responsabilità del direttore dei lavori strutturali in presenza di opere ritenute abusive, offrendo una lettura dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia che merita attenzione anche per le implicazioni sistematiche che ne derivano.
Abusi edilizi: il TAR sull'individuazione dei responsabili
Nel caso in esame, un’amministrazione comunale aveva ingiunto al direttore dei lavori la demolizione di due balconi ritenuti abusivi nell’ambito di opere strutturali di un edificio realizzato in zona sismica.
Il provvedimento era stato indirizzato direttamente al tecnico, qualificandolo, di fatto, come soggetto responsabile dell’abuso edilizio.
Il direttore dei lavori aveva quindi impugnato l’ordinanza, evidenziando come le opere contestate fossero state eseguite sulla base di un progetto redatto e presentato da altro professionista. Il suo incarico si sarebbe limitato alla direzione delle opere strutturali, cessata alla data di ultimazione dei lavori.
In altri termini, il ricorrente aveva sostenuto di non aver assunto alcuna decisione progettuale in ordine alla realizzazione dei balconi, né di aver inciso sulle scelte urbanistiche o volumetriche dell’intervento. Il suo ruolo, circoscritto alla sfera strutturale, si era tradotto nell’attuazione tecnica di quanto già definito a monte in sede progettuale.
Il quadro normativo: chi è il “responsabile dell’abuso” secondo il Testo Unico Edilizia
Per comprendere la portata della decisione occorre tornare al dato normativo: il comma 2 dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 prevede che il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunga la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi nei confronti del proprietario e del responsabile dell’abuso.
La norma non definisce espressamente chi debba essere qualificato come “responsabile dell’abuso”, tenendo conto che, nel sistema del Testo Unico Edilizia, le figure tecniche coinvolte nell’intervento hanno ruoli distinti:
- il progettista è responsabile della conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia, individua il titolo abilitativo necessario e assume la paternità delle scelte tecnico-giuridiche che incidono sull’assetto dell’immobile;
- il direttore dei lavori ha il compito di vigilare sulla corretta esecuzione dell’opera rispetto al progetto approvato, controllando che quanto realizzato corrisponda a quanto assentito;
- l’impresa esecutrice risponde della corretta realizzazione materiale delle opere.
La distinzione incide direttamente sull’individuazione delle responsabilità.
Se l’abuso consiste in una scelta progettuale incompatibile con la disciplina urbanistica – ad esempio la previsione di volumi, superfici o aggetti non consentiti – il nodo si colloca sul piano della legittimità del progetto. Quando l’abuso deriva da una difformità esecutiva rispetto a un progetto legittimo, il tema si sposta sul controllo in fase di realizzazione.
L’art. 31, nel fare riferimento al “responsabile dell’abuso”, presuppone quindi un accertamento sulla base del quale occorre individuare chi abbia concretamente determinato la violazione, non limitarsi a ricomprendere indistintamente tutte le figure tecniche coinvolte nel procedimento edilizio.
L’analisi del TAR: responsabilità progettuale e funzione esecutiva
Secondo il TAR, l’espressione “responsabile dell’abuso” contenuta nell’art. 31 non può essere interpretata in modo generico o automatico. Non basta aver partecipato, a qualunque titolo, all’intervento edilizio per essere destinatari dell’ordine di demolizione, ma occorre verificare chi abbia effettivamente determinato la violazione urbanistico-edilizia.
Nel caso esaminato, il direttore delle opere strutturali aveva operato in piena aderenza a un progetto redatto da altro professionista e non era emerso alcun elemento da cui desumere un suo apporto decisionale nella configurazione dei balconi contestati, né un suo intervento modificativo rispetto al progetto originario.
In assenza di specifici elementi che dimostrassero un coinvolgimento sostanziale nella scelta progettuale abusiva, il direttore strutturale non poteva essere qualificato come “responsabile dell’abuso”: come specificato dal Collegio, chi dirige alcuni lavori – nella specie quelli strutturali – in conformità al progetto predisposto da altri non può essere automaticamente assimilato al soggetto che ha concepito l’intervento in contrasto con la disciplina urbanistica.
In altre parole, la responsabilità amministrativa per abuso edilizio deve essere ancorata:
- al ruolo concretamente svolto;
- alla natura dell’abuso contestato;
- al nesso causale tra condotta del professionista e violazione urbanistica.
Il TAR ha così evitato una lettura estensiva e indifferenziata dell’art. 31, che avrebbe finito per sovrapporre il piano della responsabilità progettuale a quello della mera direzione esecutiva.
L’amministrazione non può limitarsi a richiamare il ruolo formale rivestito dal tecnico, ma deve motivare in modo puntuale le ragioni per cui quel soggetto abbia effettivamente concorso alla realizzazione dell’abuso. In assenza di tale dimostrazione, l’ordinanza repressiva non può reggere sul piano della legittimità.
Conclusioni operative: la responsabilità non si estende per automatismi
Il ricorso è stato accolto, con annullamento dell’ordinanza di demolizione nei confronti del direttore delle opere strutturali, ritenendo che non potesse essere qualificato come “responsabile dell’abuso” ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 in assenza di un suo concreto coinvolgimento nella scelta progettuale illegittima.
La decisione non ha negato l’esistenza dell’abuso in sé, ma ha chiarito che la responsabilità amministrativa per l’abuso edilizio non si distribuisce per categorie professionali, bensì in relazione al ruolo effettivamente svolto e alla condotta concretamente posta in essere.
Dal punto di vista operativo, emergono alcune indicazioni molto chiare per i tecnici:
- il progettista resta il principale referente della conformità urbanistica del progetto e dell’individuazione del corretto titolo edilizio;
- il direttore dei lavori risponde dell’esecuzione conforme al progetto, non delle scelte urbanistiche che non ha assunto;
- l’amministrazione, prima di estendere l’ordine di demolizione a un tecnico, deve motivare puntualmente il suo coinvolgimento sostanziale nell’abuso;
- la mera titolarità dell’incarico di direzione lavori, specie se limitata alla parte strutturale, non è sufficiente a integrare la qualifica di “responsabile dell’abuso”.
La responsabilità non può essere presunta, né può essere estesa per automatismi: deve essere accertata e motivata in relazione al contributo effettivo del singolo soggetto nella realizzazione dell’abuso.