Doppia conformità: il TAR chiarisce i limiti della sanatoria edilizia

L’accertamento di conformità ex art. 36 del Testo Unico Edilizia richiede la piena doppia conformità e non può essere sostituito dal nuovo regime “Salva Casa”

di Redazione tecnica - 13/10/2025

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Quando un intervento edilizio può essere sanato tramite accertamento di conformità? È sufficiente che l’opera risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda, oppure serve anche la conformità a quella in vigore al momento della realizzazione? E come si coordina oggi l’art. 36 del Testo Unico Edilizia con il nuovo art. 36-bis introdotto dal Salva Casa?

A ribadire i principi fondamentali in materia è il TAR Campania, con la sentenza del 24 settembre 2025, n. 1556, che ha respinto il ricorso proposto contro il diniego di sanatoria per un intervento di demolizione e ricostruzione in zona agricola.

Sanatoria edilizia: il TAR ribadisce l’obbligo della doppia conformità

Questi i fatti: la proprietaria di un’area classificata dal PUC come zona E1 (agricola periurbana) aveva realizzato un fabbricato residenziale in sostituzione di due manufatti preesistenti ad uso agricolo, già oggetto in passato di titoli edilizi.

Dopo l’annullamento in autotutela del permesso di costruire e il successivo ordine di demolizione, confermato anche in sede di giudizio, la ricorrente aveva presentato istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. 380/2001, chiedendo all’Amministrazione la regolarizzazione dell’intervento.

Il Comune aveva rigettato la richiesta, ritenendo:

  • l’intervento qualificabile come nuova costruzione e non come ristrutturazione edilizia;
  • la volumetria eccedente rispetto a quella legittima;
  • il mancato rispetto delle distanze dai confini;
  • la realizzazione di un box seminterrato non conforme alla disciplina di zona.
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