Doppia conformità: il TAR chiarisce i limiti della sanatoria edilizia
L’accertamento di conformità ex art. 36 del Testo Unico Edilizia richiede la piena doppia conformità e non può essere sostituito dal nuovo regime “Salva Casa”
Accertamento di conformità e “Salva Casa”
Con il D.L. 69/2024 (cd. “Salva Casa”), è stato introdotto nel Testo Unico Edilizia il nuovo art. 36-bis, che prevede una sanatoria “semplificata” per lievi difformità o per opere parzialmente eseguite in difformità dal titolo originario, in presenza di conformità alla disciplina vigente al momento della domanda.
Si tratta di una novità importante, che attenua la rigidità del principio della doppia conformità, ma solo per gli interventi minori (come variazioni interne o lievi modifiche dimensionali), e non si applica ai casi di nuova costruzione o a quelli in contrasto con la destinazione urbanistica.
Nel caso affrontato dal TAR Campania, l’intervento aveva comportato demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico e riduzione delle distanze, elementi che escludono la possibilità di sanatoria anche ai sensi del nuovo art. 36-bis.
La sentenza, dunque, mostra come la riforma “Salva Casa” non incida sulle ipotesi di abuso sostanziale o di trasformazione urbanistica non consentita.
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