Accesso agli atti negli appalti: ANAC frena gli oscuramenti generalizzati delle offerte

Il Comunicato del Presidente n. 10/2026 chiarisce che la piena accessibilità degli atti di gara resta la regola. Focus sugli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, tutela dei segreti tecnici e utilizzo delle piattaforme digitali

di Redazione tecnica - 26/05/2026

La piena accessibilità degli atti nelle gare pubbliche resta la regola, mentre la riservatezza costituisce un’eccezione circoscritta e motivata.

A ribadirlo, con il Comunicato del Presidente del 6 maggio 2026, n. 10, è ANAC, intervenendo sui limiti all’oscurabilità dei documenti e, soprattutto, rafforzando il diritto di difesa degli operatori economici, con un richiamo alle stazioni appaltanti su un utilizzo più rigoroso delle piattaforme digitali.

L’intervento si inserisce nel delicato equilibrio tra trasparenza amministrativa, diritto di accesso e tutela della riservatezza degli operatori economici, tema che emerge soprattutto nella fase successiva all’aggiudicazione e in presenza di possibili impugnazioni davanti al giudice amministrativo, situazioni nelle quali rileva quanto disposto dagli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).

Un tema oggi ancora più rilevante perché il nuovo ecosistema digitale degli appalti sta progressivamente modificando anche le modalità di esercizio del diritto di accesso e, in alcuni casi, sta favorendo prassi applicative orientate verso oscuramenti molto più ampi rispetto a quelli effettivamente consentiti dal Codice.

Accesso agli atti e oscuramenti: il richiamo ANAC alle stazioni appaltanti

Nel Comunicato, ANAC ha precisato che la stazione appaltante non deve procedere all’oscuramento di dati, notizie o informazioni contenuti nella documentazione di gara, salvo il caso dell’offerta tecnica rispetto alla quale l’operatore economico abbia formulato una specifica richiesta motivata di riservatezza e questa sia stata espressamente accolta.

L’Autorità collega direttamente questa impostazione alla necessità di garantire all’operatore economico interessato la possibilità di contestare “prontamente ed efficacemente” la correttezza della procedura davanti al giudice amministrativo.

Il tema, quindi, non riguarda soltanto la trasparenza amministrativa in senso generale, ma coinvolge direttamente il diritto di difesa e l’effettività della tutela giurisdizionale nelle gare pubbliche.

È proprio questo il punto centrale del ragionamento sviluppato da ANAC: se il concorrente non può conoscere integralmente gli atti presupposti all’aggiudicazione, rischia di non essere posto nelle condizioni di comprendere tempestivamente eventuali vizi della procedura e, quindi, di esercitare in modo pieno le proprie prerogative difensive.

Gli orientamenti su accesso, trasparenza e oscuramento

Il Comunicato richiama espressamente il parere del Consiglio di Stato n. 61/2026, che aveva già affrontato il rapporto tra accesso, piattaforme digitali e tutela della riservatezza nel nuovo sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023.

Secondo Palazzo Spada, infatti, rispetto ai documenti messi a disposizione sulla piattaforma digitale “non vi è ragione di oscurare alcun dato, notizia o informazione”, fatta salva la particolare disciplina prevista per l’offerta tecnica nei casi in cui siano state formulate e accolte specifiche richieste di segretezza tecnica o commerciale.

Il Consiglio di Stato aggiunge inoltre che il bilanciamento tra accesso e riservatezza sarebbe già stato effettuato direttamente dal legislatore proprio attraverso gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023. Il nuovo Codice avrebbe già individuato direttamente la prevalenza dell’interesse pubblico alla conoscibilità degli atti di gara, limitando le ipotesi di oscuramento ai soli casi eccezionali effettivamente meritevoli di protezione.

Questa lettura tende a ridimensionare le interpretazioni molto estensive della riservatezza commerciale che, negli anni passati, avevano spesso finito per comprimere in modo rilevante il diritto di accesso dei concorrenti.

L’orientamento espresso nel Comunicato trova conferma anche nell’aggiornamento della Relazione Illustrativa al Bando tipo ANAC n. 1/2023, approvato con delibera ANAC n. 148 del 1° aprile 2026.

Il riferimento dimostra come la linea interpretativa adottata dall’Autorità si inserisca all’interno di un percorso più ampio di attuazione del nuovo sistema digitale degli appalti pubblici, sempre con l’obiettivo di evitare che la digitalizzazione delle procedure finisca per introdurre ostacoli documentali incompatibili con il principio di trasparenza e con l’esigenza di garantire una tutela effettiva agli operatori economici.

Accesso agli atti negli appalti: cosa prevedono gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023

Per comprendere il chiarimento fornito da ANAC occorre guardare con attenzione agli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplinano il rapporto tra accesso agli atti, trasparenza e tutela della riservatezza nelle procedure di gara digitalizzate.

Le due disposizioni vanno infatti lette insieme.

L’art. 35 regola i casi nei quali la documentazione di gara può essere sottratta, in tutto o in parte, alla conoscibilità degli altri concorrenti. In particolare, la norma tutela i segreti tecnici e commerciali contenuti nelle offerte, fermo restando che l’operatore economico non può limitarsi a richiamare genericamente esigenze di riservatezza, indicando invece puntualmente:

  • quali parti dell’offerta ritiene non ostensibili;
  • quali informazioni sarebbero riservate;
  • per quali ragioni la loro diffusione potrebbe arrecare un pregiudizio concreto.

La decisione finale resta comunque in capo alla stazione appaltante, che è chiamata a valutare se le motivazioni addotte siano effettivamente fondate.

L’art. 36 disciplina invece la messa a disposizione digitale degli atti di gara attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale.

La norma prevede che siano resi disponibili ai concorrenti l’offerta dell’aggiudicatario, i verbali di gara, gli atti e le informazioni presupposti all’aggiudicazione, nonché, in via reciproca, la documentazione relativa agli operatori classificati nei primi cinque posti della graduatoria, purché non definitivamente esclusi.

Secondo ANAC, il sistema delineato dal nuovo Codice considera la piena conoscibilità degli atti come regola generale, mentre l’oscuramento rappresenta un’eccezione limitata ai casi nei quali esista una reale esigenza di tutela del segreto tecnico o commerciale.

Segreti tecnici e commerciali: quando è possibile oscurare l’offerta tecnica

Naturalmente l’Autorità non elimina la tutela dei segreti tecnici e commerciali, che continua a rappresentare un interesse giuridicamente rilevante anche nel nuovo Codice dei contratti pubblici.

Tuttavia, sia ANAC sia il Consiglio di Stato sembrano voler chiarire con particolare nettezza che la riservatezza non può essere invocata in modo generico o meramente difensivo.

Non basta quindi richiamare in modo astratto esigenze di tutela del know-how aziendale per ottenere l’oscuramento di intere parti dell’offerta tecnica. Occorre invece individuare puntualmente le informazioni realmente sensibili, spiegare le ragioni della loro riservatezza e dimostrare il concreto pregiudizio che deriverebbe dalla loro divulgazione.

Anche sotto questo profilo il nuovo sistema appare orientato a evitare utilizzi impropri dell’istituto dell’oscuramento, soprattutto quando questo rischi di trasformarsi in uno strumento volto a limitare il controllo sulla correttezza della gara.

Trasparenza e diritto di difesa al centro del nuovo Codice

Il Comunicato del Presidente ANAC n. 10/2026 conferma quindi una linea interpretativa sempre più orientata a limitare gli oscuramenti documentali ai soli casi realmente giustificati.

Nel nuovo sistema delineato dal D.Lgs. n. 36/2023, la piena conoscibilità degli atti di gara viene considerata uno strumento essenziale non soltanto per garantire trasparenza amministrativa, ma anche per assicurare l’effettività del diritto di difesa e il corretto funzionamento del confronto concorrenziale.

Un’impostazione che impone alle stazioni appaltanti particolare attenzione nella gestione delle piattaforme digitali e nella valutazione delle richieste di riservatezza avanzate dagli operatori economici, evitando automatismi che rischierebbero di comprimere in modo improprio il diritto di accesso riconosciuto dal Codice dei contratti pubblici.

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