Accesso agli atti di gara e inversione procedimentale: il TAR definisce i confini della trasparenza

Un'interessante sentenza de TAR Lombardia (n.3459/2025) chiarisce quando l’accesso agli atti è escluso nelle procedure svolte con inversione procedimentale ex art. 107 del Codice dei contratti pubblici

di Redazione tecnica - 15/12/2025

L’inversione procedimentale è un istituto che incide in modo significativo non solo sulle modalità di svolgimento delle gare, ma anche sull’equilibrio tra esigenze di semplificazione, parità di trattamento e diritto di accesso agli atti.

Una scelta pensata per accelerare i procedimenti e ridurre gli oneri istruttori, ma che inevitabilmente solleva interrogativi delicati sul piano della trasparenza.

Quando la stazione appaltante decide infatti di valutare prima le offerte e solo successivamente la documentazione amministrativa, fino a che punto può spingersi il diritto di accesso dei concorrenti non aggiudicatari? È legittimo chiedere l’ostensione di documenti che l’amministrazione non ha ancora esaminato e sui quali non ha esercitato alcun potere valutativo?

E, soprattutto, l’accesso difensivo può essere utilizzato per anticipare una fase della procedura che il Codice consente espressamente di rinviare?

A queste domande ha dato risposta il TAR Lombardia con la sentenza del 29 ottobre 2025, n. 3453, offrendo una lettura interessante sui rapporti tra scansione procedimentale della gara e diritto di accesso agli atti.

Accesso agli atti: la trasparenza nell'inversione procedimentale

La controversia trae origine da una procedura di gara gestita appunto mediante inversione procedimentale, con la quale la stazione appaltante aveva previsto la valutazione delle offerte tecniche ed economiche di tutti i concorrenti e la successiva verifica della documentazione amministrativa limitatamente all’operatore economico risultato primo in graduatoria.

Un concorrente collocato in posizione non utile all’aggiudicazione aveva presentato istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione di una pluralità di documenti di gara, tra cui la documentazione amministrativa e ulteriori atti presentati da operatori economici che non erano stati sottoposti a verifica.

La stazione appaltante aveva negato l’accesso, evidenziando che, in applicazione dell’inversione procedimentale prevista dalla lex specialis, tali documenti non erano stati aperti né valutati e non avevano inciso sull’aggiudicazione.

Contro il diniego era stato proposto ricorso, fondato sull’assunto che l’inversione procedimentale non potesse comprimere il diritto di accesso e che la documentazione richiesta fosse comunque necessaria ai fini della tutela in giudizio.

Una tesi che però il giudice amministrativo non ha condiviso. Vediamo il perché.

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