Accesso agli atti di gara e inversione procedimentale: il TAR definisce i confini della trasparenza
Un'interessante sentenza de TAR Lombardia (n.3459/2025) chiarisce quando l’accesso agli atti è escluso nelle procedure svolte con inversione procedimentale ex art. 107 del Codice dei contratti pubblici
Analisi tecnica
Il cuore della sentenza sta nel legame inscindibile che il TAR ricostruisce tra diritto di accesso e attività amministrativa effettivamente esercitata.
Quando la stazione appaltante applica l’inversione procedimentale, la documentazione amministrativa dei concorrenti non aggiudicatari rimane, per definizione, non conosciuta e non valutata. Questo non per scelta discrezionale contingente, ma come conseguenza diretta di un modulo procedimentale previsto dal Codice e recepito negli atti di gara.
In assenza di apertura delle buste amministrative, manca l’elemento essenziale su cui fondare il diritto di accesso: l’esercizio di un potere amministrativo. Non è configurabile un accesso pieno a documenti che non hanno contribuito alla formazione della graduatoria né all’adozione dell’aggiudicazione.
Il TAR estende questo ragionamento anche all’accesso difensivo, chiarendo che la finalità di tutela in giudizio non trasforma l’accesso in uno strumento esplorativo o anticipatorio. L’interesse conoscitivo deve essere concreto e attuale e deve riguardare documenti che abbiano inciso sull’atto impugnato.
Il ruolo della graduatoria
Un passaggio particolarmente significativo riguarda la natura della graduatoria. In presenza di inversione procedimentale, la graduatoria formata sulla base delle sole offerte tecniche ed economiche non è ancora definitivamente consolidata. Gli operatori collocati in posizione successiva non vantano un diritto immediato allo scorrimento, ma solo una aspettativa condizionata al positivo completamento della verifica amministrativa.
In questo contesto, anticipare l’accesso significherebbe alterare la sequenza procedimentale e incidere sulla parità di trattamento, consentendo a un concorrente di acquisire informazioni su fasi della gara che l’amministrazione ha legittimamente scelto di non attivare.
L’interesse all’accesso potrà sorgere solo in un momento successivo, qualora l’amministrazione riapra la procedura, proceda allo scorrimento della graduatoria o sia chiamata a valutare la documentazione amministrativa di altri operatori. Solo allora quei documenti assumeranno rilevanza procedimentale e potranno essere oggetto di sindacato.
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