Accesso agli atti di gara e inversione procedimentale: il TAR definisce i confini della trasparenza
Un'interessante sentenza de TAR Lombardia (n.3459/2025) chiarisce quando l’accesso agli atti è escluso nelle procedure svolte con inversione procedimentale ex art. 107 del Codice dei contratti pubblici
Conclusioni
La pronuncia dimostra come l’inversione procedimentale non rappresenti una scelta neutra sul piano della trasparenza, ma comporta un diverso collocamento temporale del diritto di accesso agli atti.
Il diritto di conoscere resta pienamente garantito, ma non può essere utilizzato per anticipare verifiche che il Codice consente di rinviare, né per sindacare documenti che non hanno ancora assunto alcuna rilevanza giuridica nel procedimento.
La trasparenza, in altre parole, non viene compressa, ma segue la stessa logica progressiva della gara.
Per gli operatori, questo significa che l’accesso resta uno strumento essenziale di tutela, ma che può essere invocato soltanto quando l’amministrazione abbia effettivamente esercitato il proprio potere; specularmente, per le stazioni appaltanti si conferma la legittimità dell’inversione procedimentale anche sotto il profilo dell’accesso, a condizione che la scansione delle fasi sia chiara e coerente con la lex specialis.
Quello che si realizza è un equilibrio coerente con il nuovo Codice, in cui semplificazione procedurale e trasparenza devono procedere lungo la stessa traiettoria.
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