Accesso agli atti di gara e segreti tecnici: necessario equilibrio tra trasparenza e riservatezza
La sentenza n. 1487/2025 afferma che il diniego totale di accesso all’offerta tecnica è illegittimo se privo di un reale bilanciamento tra diritto di difesa e tutela del know-how
Può la stazione appaltante negare integralmente l’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria richiamando la tutela del know-how? E fino a che punto il diritto alla riservatezza può prevalere su quello di difesa di chi, classificatosi secondo, intende verificare la correttezza della valutazione tecnica?
A queste questioni offre una risposta di equilibrio il TAR Calabria con la sentenza del 22 settembre 2025, n. 1487, delineando un percorso interpretativo che incide concretamente sulla gestione dell’accesso agli atti dopo l’entrata in vigore del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici).
Accesso all’offerta tecnica e tutela del know-how: il TAR sull’equilibrio tra trasparenza e segretezza
Il caso in esame nasce da una procedura per l’affidamento di un servizio in un settore caratterizzato da un mercato ristretto e tecnologie proprietarie.
Alla gara avevano partecipato due soli operatori economici:
- la ricorrente, seconda classificata con uno scarto minimo di punteggio, maturato interamente sulla componente tecnica;
- l’aggiudicataria, che aveva dichiarato la presenza di elementi innovativi di gestione e soluzioni tecnologiche originali.
Ritenendo necessario verificare la correttezza dell’attribuzione dei punteggi, la ricorrente aveva chiesto l’accesso all’offerta tecnica della controinteressata.
Il RUP aveva consentito un accesso parziale, negando però la visione dell’offerta tecnica per la presenza di segreti tecnici e commerciali.
Da qui l’impugnazione, fondata sulla violazione degli artt. 35 e 36 del Codice e dei principi di trasparenza e parità di trattamento.
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