Accordi quadro: il Consiglio di Stato sulle modifiche ai contratti applicativi
La sentenza n. 7786/2025 chiarisce i confini tra adattamento funzionale e modifica sostanziale, ribadendo flessibilità e regole negli accordi quadro
Nel sistema dei contratti pubblici, gli accordi quadro rappresentano uno strumento di programmazione e razionalizzazione degli acquisti. Ma possono davvero essere considerati modelli rigidi, da replicare in modo meccanico nei contratti applicativi? Oppure ammettono un certo margine di adattamento, per rispondere alle esigenze operative e ai mutamenti del contesto tecnico?
A queste domande risponde la sentenza del Consiglio di Stato del 6 ottobre 2025, n. 7786, che affronta un caso complesso di adesione a una convenzione-quadro per servizi energetici e di successiva definizione del contratto applicativo.
Accordi quadro: i margini per cambiare i contratti applicativi
L’amministrazione aveva inserito alcune prestazioni integrative e migliorative rispetto al contenuto standard dell’accordo, generando contestazioni sull’eventuale violazione dei principi di concorrenza e sulla natura delle modifiche apportate.
Il cuore del contenzioso riguarda il confine tra modifica ammissibile e modifica sostanziale. L’impresa ricorrente sosteneva che l’inserimento di nuovi servizi integrativi — non previsti dal capitolato tecnico originario — avesse dato luogo a un affidamento diretto di prestazioni estranee alla convenzione, eludendo così le regole di evidenza pubblica.
L’amministrazione, al contrario, riteneva che si trattasse di mere attività accessorie, necessarie per assicurare continuità gestionale e miglioramento delle prestazioni senza alterare l’equilibrio economico complessivo.
Il Consiglio di Stato è stato chiamato a stabilire se tali modifiche potessero essere considerate compatibili con l’accordo quadro o se, invece, avessero natura sostanziale e quindi illegittima.
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