L’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025, adottato ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, ha ridefinito in modo organico la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo un quadro aggiornato destinato a sostituire e razionalizzare i precedenti accordi.
L’entrata in vigore a partire dal 19 maggio 2025 ha immediatamente posto una serie di questioni applicative, legate non solo alla fase transitoria ma anche all’interpretazione di numerose disposizioni innovative, soprattutto in materia di soggetti formatori, modalità di erogazione e riconoscimento della formazione pregressa.
Proprio per rispondere ai numerosi quesiti emersi nella prassi operativa, la Direzione Generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative ha promosso l’istituzione di un gruppo di lavoro interistituzionale, con la partecipazione di INAIL, INL e rappresentanti delle Regioni, con l’obiettivo di fornire chiarimenti condivisi e garantire un’applicazione uniforme sul territorio nazionale.
Il risultato è rappresentato da un documento ufficiale di FAQ che, più che un supporto accessorio, assume il ruolo di riferimento interpretativo per l’applicazione dell’Accordo.
FAQ Accordo Stato-Regioni 2025: come interpretarle e perché sono decisive
Le FAQ, ben 52, affrontano in modo trasversale tutti gli aspetti della formazione in materia di salute e sicurezza, dal ruolo dei soggetti formatori fino alla verifica finale dell’apprendimento, passando per progettazione, erogazione e riconoscimento dei percorsi già svolti.
Il documento restituisce un quadro chiaro per imprese, enti formatori e professionisti, fornendo un riferimento operativo utile a realizzare un adeguamento organizzativo e metodologico, in linea con un modello di formazione sempre più orientato alla qualità e alla coerenza con i rischi effettivi.
La lettura complessiva del documento consente di individuare alcuni elementi di fondo:
- maggiore rigidità nel riconoscimento della formazione pregressa, che richiede una verifica puntuale dei contenuti;
- superamento dei modelli standardizzati, a favore di una formazione costruita sui rischi reali;
- limitazione significativa dell’utilizzo della formazione a distanza.
Infine, viene chiarito il ruolo del periodo transitorio, che consente una gestione graduale delle nuove regole senza incidere sugli obblighi formativi.
Vediamo in sintesi gli aspetti principali del documento.
Soggetti formatori e accreditamento
L’accreditamento regionale ha validità esclusivamente nel territorio in cui è stato rilasciato. Ne consegue che un soggetto formatore accreditato in una Regione non può operare liberamente in altre, ma deve ottenere un accreditamento per ciascun territorio in cui intende erogare formazione (FAQ n. 1).
Si tratta di un chiarimento che rileva direttamente sull’organizzazione dei corsi, soprattutto per gli enti che operano su scala nazionale.
Particolarmente rilevante è il ruolo del soggetto formatore nella gestione del fascicolo del corso, che deve essere conservato per almeno dieci anni e contenere tutti gli elementi essenziali, inclusi registri presenze, elenco docenti e verbali delle verifiche (FAQ n. 43; FAQ n. 44).
Un ulteriore passaggio riguarda la figura del tutor. Il documento chiarisce che il tutor è sempre previsto nella formazione a distanza, mentre nei corsi in presenza è consigliato quando i partecipanti superano le dieci unità. Viene inoltre esclusa la possibilità che il tutor coincida con il docente, in considerazione delle diverse funzioni svolte (FAQ n. 48; FAQ n. 49).
Attestati formazione sicurezza: requisiti obbligatori e chiarimenti
Sul piano documentale, le FAQ definiscono con precisione i contenuti minimi degli attestati, che devono riportare almeno i dati del partecipante, il soggetto formatore, la tipologia e la durata del corso, la modalità di erogazione, la firma e la data.
Allo stesso tempo, viene chiarito che tali elementi rappresentano uno standard minimo e che il soggetto formatore può inserire ulteriori informazioni senza che queste assumano carattere obbligatorio (FAQ n. 2).
Un chiarimento rilevante riguarda il codice ATECO, che non è richiesto tra i contenuti obbligatori dell’attestato e può essere eventualmente inserito solo come elemento aggiuntivo (FAQ n. 5).
Formazione sicurezza e valutazione dei rischi: come cambiano i corsi
Le FAQ insistono con particolare attenzione sulla progettazione della formazione, che deve essere costruita a partire dalla valutazione dei rischi aziendali.
Il percorso formativo deve risultare coerente con le condizioni operative reali, superando modelli standardizzati basati esclusivamente su classificazioni generali. Questo principio si riflette anche nella gestione delle aule interaziendali (FAQ n. 6).
È possibile organizzare corsi che coinvolgano lavoratori di aziende diverse, ma solo a condizione che sia garantita una reale omogeneità tra i partecipanti, in termini di mansioni e rischi specifici. Non è quindi sufficiente l’appartenenza alla stessa classe di rischio: i contenuti devono essere effettivamente pertinenti rispetto alle attività svolte.
Crediti formativi sicurezza: quando sono validi e quando decadono
Il tema del riconoscimento della formazione pregressa rappresenta uno dei passaggi più rilevanti.
In particolare, le FAQ stabiliscono che il riconoscimento è possibile solo in presenza di una conformità integrale dei contenuti rispetto al nuovo Accordo. Se anche uno solo degli elementi richiesti non risulta presente, il percorso non può essere integrato ma deve essere ripetuto per intero (FAQ n. 14; FAQ n. 28). Viene quindi esclusa la possibilità di integrazioni parziali, superando una prassi consolidata.
A questo si aggiunge il limite temporale dei crediti formativi: in assenza di aggiornamento, il credito perde validità dopo dieci anni, con conseguente necessità di rifare il percorso abilitante (FAQ n. 8). Questo impone una verifica sostanziale dei percorsi già svolti, non limitata alla presenza dell’attestato ma estesa ai contenuti.
Quando fare la formazione sicurezza: obblighi e tempistiche chiarite dalle FAQ
Richiamando direttamente l’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, la FAQ n. 9 specifica che la formazione deve essere erogata al momento dell’assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni o dell’introduzione di nuovi rischi.
Non è quindi configurabile un differimento generalizzato, e il riferimento ai 60 giorni non trova fondamento nel nuovo quadro normativo.
Formazione sicurezza in presenza o online: le modalità di erogazione
In riferimento alla modalità di erogazione, le FAQ chiariscono che la videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza solo per la parte teorica.
Le attività che prevedono addestramento o prove pratiche devono essere svolte in presenza. Inoltre, per alcuni percorsi ad elevato contenuto operativo, come quelli relativi ad ambienti confinati o attrezzature, la formazione deve essere svolta interamente in presenza, senza possibilità di ricorrere alla formazione a distanza (FAQ n. 33).
Formazione attrezzature di lavoro: nuovi obblighi e riconoscimento corsi
Il blocco dedicato alle attrezzature è uno dei più articolati, perché intreccia riconoscimento della formazione pregressa, nuovi percorsi e modalità di erogazione.
Un primo elemento riguarda l’introduzione di nuovi corsi, come quello per il caricatore per la movimentazione materiali (CMM). In questo caso, le FAQ chiariscono che i percorsi formativi già svolti possono essere riconosciuti solo se conformi ai contenuti del nuovo Accordo. Non è invece riconosciuta la formazione relativa ad attrezzature diverse, anche se in parte assimilabili (FAQ n. 12).
Lo stesso criterio viene ribadito in termini generali: per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008, i corsi già erogati sono validi solo se integralmente conformi ai contenuti previsti dal nuovo Accordo. In caso contrario, devono essere ripetuti, senza possibilità di integrazione (FAQ n. 14).
Particolarmente rilevante è anche il chiarimento sulle modalità di erogazione: sia la formazione iniziale sia gli aggiornamenti devono essere svolti esclusivamente in presenza, con esclusione della videoconferenza e dell’e-learning (FAQ n. 19).
A questo si aggiungono indicazioni puntuali sui requisiti dei docenti, che devono possedere non solo i requisiti generali previsti dal D.I. 6 marzo 2013, ma anche una specifica esperienza pratica documentata per la parte operativa (FAQ n. 16).
Figure della sicurezza e percorsi specifici
Le FAQ forniscono indicazioni puntuali anche per le diverse figure della sicurezza:
- per il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione è previsto un percorso articolato con modulo propedeutico e moduli tecnici specifici (FAQ n. 30).
- per i preposti, viene chiarito il regime degli aggiornamenti: chi ha svolto la formazione da più di due anni rispetto all’entrata in vigore dell’Accordo deve aggiornarsi entro dodici mesi, mentre per gli altri si applica la periodicità biennale prevista dalla normativa (FAQ n. 37).
Vengono inoltre affrontati temi specifici come la formazione per ambienti confinati e l’obbligo di verificare la comprensione della lingua veicolare per i lavoratori stranieri (FAQ n. 39; FAQ n. 40).
Verifica finale e efficacia della formazione: cosa devono fare le aziende
Come specificato nella FAQ n. 51, tutti i corsi di formazione e aggiornamento devono prevedere una verifica finale, indipendentemente dal fatto che siano indicate o meno modalità specifiche nelle tabelle dell’Accordo.
Quando le modalità non sono esplicitate, spetta al soggetto formatore individuarle, garantendo comunque la tracciabilità degli esiti attraverso verbali e documentazione.
Viene inoltre affrontato il tema della verifica dell’efficacia della formazione, che deve essere effettuata nell’ambito dei processi aziendali. Nei casi in cui non sia prevista la riunione periodica, il datore di lavoro può adottare strumenti alternativi, purché coerenti con quanto previsto dall’Accordo (FAQ n. 10).
Periodo transitorio: cosa cambia fino al 19 maggio 2026
Nei dodici mesi successivi all’entrata in vigore dell’Accordo, avvenuta il 19 maggio 2025, è possibile avviare corsi secondo le regole dei precedenti Accordi Stato-Regioni (FAQ n. 45), in riferimento a contenuti, durate, modalità di erogazione e soggetti formatori.
Resta però fermo l’obbligo di garantire la formazione nei tempi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, senza possibilità di rinvio.