Affidamenti diretti e principio di rotazione: i micro-affidamenti incidono sugli affidamenti fino a 140.000 euro?
Il MIT (parere n. 3838/2025) sul principio di rotazione chiarisce se gli incarichi sotto i 5.000 euro rendono l’operatore “uscente” negli affidamenti diretti sotto soglia
Una serie di affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro può davvero impedire un affidamento successivo, sempre diretto, di importo inferiore ai 140.000 euro allo stesso operatore economico? Il principio di rotazione deve essere applicato in modo automatico anche quando gli incarichi precedenti rientrano nella soglia per la quale il Codice consente espressamente una deroga? Oppure, in questi casi, la stazione appaltante può procedere legittimamente con un nuovo affidamento diretto, senza dover considerare l’operatore come contraente uscente?
Sono domande che nascono dalla pratica quotidiana degli appalti sotto soglia, soprattutto nei servizi ricorrenti e di importo contenuto, dove la continuità operativa spesso si intreccia con l’esigenza di rispettare correttamente il principio di rotazione.
Affidamenti diretti e principio di rotazione: nuovo quesito sottoposto al MIT
È proprio su questo punto che interviene il parere n. 3838 dell’11 dicembre 2025 del Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), chiamato a chiarire un dubbio interpretativo tutt’altro che marginale e che, nella prassi, continua a generare letture difformi.
Il quesito trae origine da una situazione piuttosto frequente. Una stazione appaltante chiede se possa procedere con un affidamento diretto di un servizio di importo inferiore ai 140.000 euro nei confronti di un operatore economico che, in precedenza, ha già ricevuto incarichi per lo stesso servizio, tutti di importo inferiore ai 5.000 euro.
Il nodo è evidente, questi precedenti affidamenti, formalmente esclusi dall’applicazione del principio di rotazione in virtù della deroga prevista dal Codice, possono comunque assumere rilievo ai fini della rotazione? Oppure la soglia dei 5.000 euro segna un discrimine netto anche rispetto agli affidamenti successivi di importo più elevato?
Quadro normativo di riferimento
Per comprendere la risposta del MIT è importante circoscrivere il quadro normativo di riferimento, che in questo caso è rappresentato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti), dedicato al principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia.
La norma stabilisce, in via generale, che gli affidamenti diretti e le procedure negoziate devono avvenire nel rispetto del principio di rotazione, vietando l’affidamento al contraente uscente quando due affidamenti consecutivi riguardano la stessa categoria di lavori, servizi o forniture.
Accanto a questa regola, il Codice introduce però alcuni elementi di flessibilità che incidono in modo significativo sulla gestione operativa degli affidamenti:
- la possibilità per la stazione appaltante di ripartire gli affidamenti in fasce di importo, applicando la rotazione all’interno di ciascuna fascia;
- la facoltà, in presenza di determinate condizioni, di reinvitare o riaffidare il contraente uscente;
- soprattutto, la deroga espressa prevista dal comma 6, che consente di non applicare il principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.
Il quadro va poi completato richiamando i principi generali del Codice, tra cui assumono particolare rilievo il principio della fiducia, il divieto di frazionamento artificioso degli appalti e l’esigenza di una corretta programmazione dei fabbisogni.
Il parere del MIT
Nel suo nuovo parere, il MIT muove da un’impostazione piuttosto lineare: il principio di rotazione resta una regola fondamentale, ma non può essere applicato in modo automatico e indifferenziato, soprattutto quando il legislatore ha previsto deroghe espresse per finalità di semplificazione.
Secondo il Ministero:
- la deroga per gli affidamenti inferiori a 5.000 euro risponde a una precisa esigenza di semplificazione e snellezza procedurale;
- la possibilità di articolare gli affidamenti per fasce di importo consente di calibrare l’applicazione della rotazione in modo più aderente alla realtà operativa delle stazioni appaltanti.
Su queste basi, il MIT chiarisce che gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non precludono, in termini generali, la possibilità che lo stesso operatore economico venga selezionato per un successivo affidamento diretto di importo superiore, purché rientrante in una fascia diversa.
In altri termini, il fatto di aver ricevuto micro-affidamenti non rende automaticamente l’operatore “uscente” rispetto a un affidamento diretto sotto i 140.000 euro.
Analisi del parere MIT
Il chiarimento fornito dal MIT è significativo, ma non va letto come una liberalizzazione generalizzata. Il Ministero, infatti, accompagna la logica di semplificazione con alcune precisazioni che riportano la questione su un piano sostanziale.
Anche quando si opera sotto la soglia dei 5.000 euro, la deroga al principio di rotazione non sospende l’applicazione dei principi generali del Codice. È su questo aspetto che il parere diventa particolarmente rilevante, perché richiama profili che nella pratica vengono spesso trascurati.
Il primo riguarda il frazionamento artificioso. La soglia dei 5.000 euro non può essere utilizzata per spezzettare un affidamento unitario al solo fine di rimanere al di sotto dei limiti di legge. Se il fabbisogno è omogeneo, prevedibile e riconducibile a un unico servizio, la reiterazione di micro-affidamenti perde rapidamente ogni giustificazione oggettiva.
Il secondo profilo è quello della programmazione dei fabbisogni. Il MIT chiarisce che la ripetizione di affidamenti di importo modesto allo stesso operatore non può essere ricondotta a una gestione disordinata o a una mancata pianificazione. In questi casi, il problema non è tanto il principio di rotazione, quanto l’assenza di una visione complessiva degli affidamenti.
La deroga prevista dal Codice, quindi, può operare solo all’interno di un contesto coerente. Gli affidamenti sotto i 5.000 euro possono convivere con un successivo affidamento diretto di importo superiore, ma a condizione che siano il risultato di scelte fisiologiche e non di una gestione frammentata o elusiva. La valutazione resta, come sempre, ancorata al caso concreto.
Conclusioni operative
In conclusione, il MIT chiarisce un equivoco che nella pratica delle stazioni appaltanti genera spesso incertezze non necessarie. Gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro, proprio perché collocati in una fascia per la quale il Codice consente di derogare al principio di rotazione, non rendono automaticamente l’operatore economico un contraente uscente rispetto a un successivo affidamento diretto di importo inferiore ai 140.000 euro.
I micro-affidamenti, quindi, non “consumano” l’operatore e non impediscono, di per sé, di procedere con un affidamento diretto nella fascia superiore. La soglia dei 5.000 euro mantiene un significato preciso e non può essere svuotata di contenuto da interpretazioni eccessivamente rigide.
Questo non significa, però, che la deroga possa essere utilizzata senza attenzione. Il MIT richiama la necessità di guardare alla sostanza delle scelte amministrative: la reiterazione di affidamenti di importo modesto allo stesso operatore non può essere il risultato di una programmazione carente né uno strumento per aggirare le regole del Codice attraverso il frazionamento.
In concreto, tutto dipende dalla coerenza del comportamento della stazione appaltante. Se gli affidamenti sotto i 5.000 euro sono episodici e coerenti con il fabbisogno, non precludono un affidamento diretto successivo nella fascia superiore. Se invece diventano sistematici e ripetitivi, il problema non è la rotazione, ma il modo in cui gli affidamenti vengono pianificati e gestiti.
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